Cinema senza discriminazioni

Scritto da Gaetano De Luca il 02-10-2012

Con la fine dell’estate e l’arrivo dell’autunno cresce il desiderio di andare al cinema a vedersi un bel film e di passare qualche ora di evasione all’interno di qualche moderna sala cinematografica.
Oramai la maggior parte dei cinema presenti nelle nostre città sono stati quasi tutti ampliati e ristrutturati per venire incontro alle esigenze dei numerosi appassionati.  Molti cinema sono stati trasformati in modernissimi “multisala” dotati di numerosi servizi, parcheggi, sistemi di acquisto del biglietto e di prenotazione del posto on line.


Oggi quasi tutte le sale cinematografiche, in virtù di queste ristrutturazioni, ri
entrano pienamente nel campo di applicazione della normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche  (Legge 13.1989 e Decreto Ministeriale 236.1989), che ha imposto il rispetto di determinate prescrizioni tecniche, finalizzate a garantire l’accessibilità degli spazi, a tutti gli edifici realizzati o ristrutturati dopo la sua entrata in  vigore.

Questo significa che i gestori dei cinema sono obbligati a garantire quanto prescritto da questa normativa.

Il decreto ministeriale 236.1989 stabilisce che in qualsiasi cinema o un teatro ci debba essere almeno una zona agevolmente raggiungibile, anche dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria, mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe, ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento. Questa zona deve essere prevista in posizione tale che, nel caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una via di esodo accessibile o un “luogo sicuro statico”.

Il decreto poi stabilisce in particolare che occorre predisporre dei posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni 400 o frazione di 400 posti, con un minimo di due.

La sala dovrà inoltre essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote.

In altre parole ciascuna sala – a prescindere dalle sue dimensioni – deve avere almeno 4 posti riservati a persone con problemi motori (2 posti per le carrozzine e 2 posti per chi pur avendo problemi motori non è costretto a muoversi in carrozzina).

La normativa impone poi di garantire l’accessibilità ad almeno un servizio igienico. Dovrà inoltre essere garantita la fruibilità degli spazi di relazione e di tutti i servizi predisposti per la clientela, quali ad esempio la biglietteria ed il guardaroba. In ogni caso tutti gli spazi di un cinema e di un teatro dovranno ovviamente essere realizzati rispettando i criteri generali di progettazione previsti per le diverse unità ambientali (porte, pavimenti, arredi, percorsi orizzontali, ascensori, parcheggi esterni, segnaletica, e cosi via) che devono avere delle specifiche caratteristiche.

Fatta questa breve illustrazione sulle necessarie caratteristiche che ogni sala cinematografica deve possedere, occorre ancora una volta sottolineare come il formale rispetto della normativa anti-barriere non sempre consente ad una persona con problemi motori di godersi una serata al cinema come tutti gli altri. Infatti, come avevo già evidenziato in un mio precedente articolo di qualche anno fà, questa normativa non è sufficiente ad assicurare agli spettatori con problemi di deambulazione una completa fruibilità degli spettacoli nei cinema e nei teatri.

Sono infatti ancora oggi molti i cinema in cui i posti riservati alle persone in carrozzina sono collocati in posizioni che non consentono la visione dello spettacolo (prima fila oppure in fondo alla sala). Di fronte alle legittime rimostranze dei clienti, i responsabili delle sale hanno sempre eccepito che tale collocazione è dovuta a motivi di sicurezza.

Ed in effetti la stessa normativa sopra citata prevede che tali posti siano collocati in posizione tale che, nel caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una via di esodo accessibile.
Senonchè queste regole ispirate da motivi di sicurezza hanno e stanno creando sempre più spesso situazioni in cui la persona con problemi motori viene di fatto discriminata in quanto è costretta a vedere uno spettacolo in un posto non adeguato.

Pur essendo di fronte ad un contrasto tra due interessi entrambi tutelati dal nostro ordinamento giuridico, occorre evitare il rischio che le esigenze di sicurezza vengano strumentalizzate ed utilizzate per giustificare una scarsa attenzione alle esigenze delle persone più fragili.

Qualche anno fa avevo scritto come questo conflitto di interessi fosse stato affrontato da una sentenza della Corte Costituzionale del 2008 che aveva avuto modo di stabilire come la normativa sulle barriere fosse comunque sufficiente a garantire l’accesso alle sale cinematografiche, e che eventuali situazioni di disagio vissute dalle persone con disabilità motorie potevano essere giustificate se lo  scopo era quello di prevenire incidenti.

Pur ovviamente rispettando l’autorevolezza della decisione del c.d. “giudice delle leggi” già in quella occasione avevo espresso il mio convincimento secondo cui tale pronuncia non avesse in alcun modo sbarrato la strada alla possibilità di riconoscere in determinati casi specifici la sussistenza di una condotta discriminatoria laddove una persona con disabilità fosse stata costretta a vedere un film in posti assolutamente inadeguati.

Avevo pertanto evidenziato come di fronte a situazioni di quel tipo qualsiasi spettatore avrebbe potuto invocare la tutela antidiscriminatoria introdotta dalla Legge 67.2006.

A distanza di quasi quattro anni quelle considerazioni non si sono rilevate prive di fondamento, tanto che il Tribunale di Reggio Emilia in una recente ordinanza ha riconosciuto una condotta discriminatoria proprio a carico di un ente gestore di un multisala che aveva imposto ad un signore in carrozzina di accomodarsi  nella prima fila della sala, sotto lo schermo, dove erano situati i posti riservati, nonostante il cinema fosse praticamente vuoto.

Il caso è molto interessante in quanto in primo grado questo signore si era visto rigettare il ricorso. Non contento delle motivazioni del primo giudice, ha proposto reclamo riuscendo ad ottenere un provvedimento con cui l’autorità giudiziaria, dopo aver accertato la discriminazione indiretta, ha ordinato alla società di gestione della multisala la cessazione del comportamento discriminatorio, condannandola ad eseguire le opere necessarie a consentire agli spettatori in carrozzina di poter godere delle proiezioni nello stesso modo e con la stessa visuale degli altri spettatori.

Il Tribunale di Reggio Emilia pur tenendo conto dei principi espressi dalla Corte Costituzionale in tema di tutela della sicurezza ha evidenziato come nel caso di specie fosse possibile apportare e pretendere dal proprietario del cinema un c.d. “accomodamento ragionevole” ovvero un adeguamento che andasse incontro alle esigenze delle  persone con problemi motori e che nello stesso tempo non fosse irragionevolmente costoso per l’ente gestore.

Questa decisione del giudice emiliano costituisce di fatto un importante applicazione dello strumento giuridico dell’accomodamento ragionevole, introdotto dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità. Questo istituto costituisce oggi lo strumento di tutela principale che può essere utilizzato da chiunque viene escluso, emarginato a causa della realizzazione di spazi pensati per coloro che non hanno problemi motori.

La normativa internazionale, ovviamente vincolante anche in Italia, sancisce come la mancata predisposizione di un accomodamento ragionevole costituisca di per sé una discriminazione e quindi in quanto tale vietata dal nostro ordinamento giuridico.

Ecco quindi che il semplice e formale rispetto da parte dei gestori cinematografici della normativa sulle barriere non può essere considerato sufficiente. Oggi i cinema devono essere organizzati in modo tale che tutti gli spettatori, anche coloro che per motivi di età o disabilità hanno difficoltà motorie, siano messi nelle stessa condizione di godersi un film

In caso contrario ci troveremmo di fronte ad una evidente discriminazione con il concreto rischio che il gestore sia citato in tribunale e condannato ad eseguire lavori di adeguamento e al risarcimento dei possibili pregiudizi subiti dagli spettatori.

Andare al cinema è quindi oggi più che mai un diritto di tutti!