Se il cinema o il teatro sono inaccessibili

Scritto da Gaetano De Luca il 16-11-2009

In questi giorni d’autunno che preludono l’arrivo dell’inverno sono sempre di più le persone che desiderano andare al cinema o a teatro. Purtroppo, però, questo desiderio non sempre può essere soddisfatto quando si hanno dei problemi motori, a causa della presenza di barriere architettoniche. Vediamo cosa dice la legge e come tutelarsi in caso di difficoltà di accesso.
In Italia da diversi anni esiste una normativa che impone di garantire l’accessibilità degli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive.
Infatti già la legge 118/1971 stabiliva che per facilitare la vita di relazione degli invalidi civili, gli edifici aperti al pubblico e le istituzioni di interesse sociale di nuova edificazione dovevano essere progettati e costruiti secondo criteri che consentissero la completa fruibilità.
Tali criteri sono stati specificati da normative attuative emanate negli anni successivi. Oggi il riferimento principale è rappresentato dal decreto ministeriale 14 giugno 1989 n. 236 che indica chiaramente quali devono essere le caratteristiche progettuali dei luoghi per riunione, spettacoli e ristorazione.
Secondo l’articolo 5.2. di questo decreto, in qualsiasi cinema o un teatro ci deve essere almeno una zona agevolmente raggiungibile, anche dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria, mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe, ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento. Questa zona deve essere prevista in posizione tale che, nel caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una via di esodo accessibile o un “luogo sicuro statico”.
Il decreto stabilisce poi in particolare che occorre predisporre dei posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni 400 o frazione di 400 posti, con un minimo di due.
La sala dovrà inoltre essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote.
Occorrerà poi garantire l’accessibilità ad almeno un servizio igienico. In ogni caso, tutti gli spazi del cinema e del teatro dovranno ovviamente essere realizzati rispettando i criteri generali di progettazione previsti per le diverse unità ambientali (porte, pavimenti, arredi, percorsi orizzontali, ascensori, parcheggi esterni, segnaletica, e cosi via) che dovranno avere delle caratteristiche specifiche.
Questa normativa è stata confermata e richiamata anche dalla successiva legge quadro sull’handicap 104/1992 che peraltro ha anche introdotto nel suo articolo 24 una sanzione penale (un’ammenda e sospensione dai rispettivi albi professionali) a carico del progettista, del direttore lavori, del responsabile tecnico del Comune, nel caso in cui un edificio aperto al pubblico venga realizzato senza rispettare la normativa sulle barriere architettoniche.
Purtroppo, però, il complesso delle norme oggi in vigore in materia di barriere architettoniche non è ancora sufficiente a garantire di fatto una reale e completa fruibilità degli spettacoli nei cinema e nei teatri.
Da una parte, infatti, queste norme impongono il rispetto di determinati requisiti progettuali solo negli edifici costruiti dopo una certa data (1989),
dall’altra le prescrizioni tecniche che vi sono contenute possono paradossalmente costituire un ostacolo e un limite alla visione dello spettacolo.
Questo significa che non solo possono esistere ancora oggi dei cinema e dei teatri “vecchi” che, in quanto costruiti prima dell’entrata in vigore delle leggi anti-barriere, sono totalmente inaccessibili, ma che anche quelli “nuovi” non sempre riescono a soddisfare l’accessibilità adeguata.
Sono infatti molti i cinema in cui i posti riservati alle persone in carrozzina sono collocati in posizioni che non consentono la visione dello spettacolo (prima fila oppure in fondo alla sala). Di fronte alle legittime rimostranze dei clienti, i responsabili delle sale eccepiscono sempre che tale collocazione è dovuta a motivi di sicurezza.

Ed in effetti la stessa normativa sopra citata prevede che tali posti siano collocati in posizione tale che, nel caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una via di esodo accessibile.
Senonché queste regole ispirate da motivi di sicurezza stanno creando sempre più spesso situazioni in cui la persona con problemi motori viene di fatto discriminata in quanto è costretta a vedere uno spettacolo in un posto non adeguato.
E’ evidente quindi che siamo di fronte ad un contrasto tra due interessi contrapposti, peraltro entrambi tutelati dal nostro ordinamento giuridico. Come risolvere il conflitto?
I giudici che si sono occupati del problema sembrano tendere per ora a dare prevalenza all’esigenza di tutela della sicurezza e dell’incolumità personale, ritenendo che la normativa sulle barriere sia comunque sufficiente a garantire l’accesso alle sale cinematografiche, e che eventuali situazioni di disagio vissute possano essere giustificate se lo scopo è quello di prevenire incidenti( sentenza Corte Costituzionale 4 luglio 2008, n. 251).
Insomma, sembra che non vi siano molte possibilità di difesa di fronte alla richiesta del gestore del cinema di collocarsi obbligatoriamente nei posti riservati anche se questi siano collocati in posizioni infelici.
Io ritengo invece che, anche alla luce della recente normativa antidiscriminatoria (legge 67/2006) vi siano le condizioni giuridiche per pretendere l’accesso ai cinema e ai teatri alle stesse condizioni di chi non ha problemi motori. Tanto che vi sono molti gestori che consentono la collocazione delle carrozzine nel corridoio a fianco della fila di posti, oppure fanno in modo che i posti riservati siano collocati nelle migliori posizioni, proprio per venire incontro alla clientela con problemi motori.
Nel caso in cui in un cinema una persona in carrozzina venga sollecitata a collocarsi in un posto assolutamente inadeguato alla visione dello spettacolo, il consiglio è quello di chiamare i carabinieri per far verbalizzare il fatto. Successivamente potrà presentare, anche attraverso il supporto di un’associazione di consumatori, una richiesta di risarcimento per i danni esistenziali e morali subiti, utilizzando l’azione legale introdotta dalla normativa antidiscriminatoria.

Leave a Reply

Your email address will not be published.