Spettacoli di Natale sicuri... con i piani di evacuazione!

Scritto da Gaetano De Luca il 17-12-2010

Quando entriamo in un cinema o andiamo a teatro, la prima cosa che ci interessa è di trovare un posto adeguato alla visione dello spettacolo. Se poi abbiamo dei problemi motori o ci muoviamo con la sedia a rotelle, la nostra prima preoccupazione è quella di capire se la sala sia accessibile ed esistano posti riservati adeguati.
Insomma, qualsiasi spettatore tende a preoccuparsi principalmente della fruibilità dello spettacolo nell’immediato, senza stare molto a pensare cosa può succedere in caso di incendio o di qualsiasi altra emergenza.
Anzi, spesso può accadere che i responsabili delle sale di spettacolo ci impongano delle regole o dei comportamenti che facciamo fatica a comprendere e che invece hanno lo scopo di preservare la nostra integrità fisica da possibili incendi o altri pericoli.
Accanto alle leggi che hanno imposto la realizzazione di edifici privi di barriere architettoniche per garantirne l’adeguata accessibilità anche alle persone con difficoltà motorie, esiste infatti una corposa normativa finalizzata a prevenire il rischio di incendi. Quest’ultima impone di adottare specifiche misure di sicurezza proprio per eliminare o quanto meno ridurre i rischi delle persone che frequentano determinati spazi.
Rispetto alle persone che non hanno alcun deficit, le persone con difficoltà motoria e sensoriale potrebbero invece essere maggiormente pregiudicate in caso di emergenza. Ad esempio, una persona in carrozzina chiaramente non può fuggire da un incendio utilizzando le scale, oppure potrebbe essere ostacolata da porte difficili da aprire o da gradini insuperabili senza l’aiuto o l’assistenza di qualcun altro.
Ecco quindi il motivo per cui già la normativa anti-barriere ha previsto un raccordo con la normativa anti-incendio, stabilendo che “qualsiasi soluzione progettuale finalizzata a garantire l’accessibilità o la visitabilità deve prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione dell’insieme edilizio in compartimenti antincendio piuttosto che l’individuazione di sistemi di via d’uscita costituiti da scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria” (articolo 4.6, Decreto ministeriale 236/1989).
Per i cinema e i teatri esiste una specifica normativa che regolamenta e impone delle misure per evitare o ridurre i rischi di incendio. Si tratta del Decreto ministeriale 19 agosto 1996 intitolato “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo“. Questa normativa ha tra i suoi diversi obiettivi proprio lo scopo di assicurare la possibilità che gli spettatori lascino indenni i locali in caso di emergenza.
A tal fine viene imposto, a carico del titolare del locale, l’obbligo di informare il personale dipendente sui rischi prevedibili, sulle misure da osservare per prevenire gli incendi e sul comportamento da adottare in caso di incendio.
Il titolare dovrà inoltre specificamente formare alcuni dipendenti (portieri, macchinisti, maschere, e così via) ad essere in grado di intervenire in caso di incendio o altro pericolo.
Un altro adempimento a carico dei titolari di locali di spettacolo è la redazione di un apposito documento: il Piano di sicurezza antincendio. Questo documento deve specificare i controlli, gli accorgimenti per prevenire gli incendi, gli interventi manutentivi, l’informazione e l’addestramento del personale, le istruzioni per il pubblico e le procedure da attuare in caso di incendio.
La normativa impone poi al responsabile del locale di controllare che le condizioni di sicurezza riportate nel piano non siano alterate. Nello specifico, viene imposto di controllare, prima dell’inizio di qualsiasi spettacolo, la funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte e in generale tutti gli impianti di sicurezza.
Le prescrizioni contenute nel Decreto ministeriale destinato ai locali di pubblico spettacolo non contengono però alcun riferimento specifico alle persone con disabilità. Per trovare delle indicazioni specifiche si può (e si deve) far riferimento ad altre norme, tra le quali occorre menzionare non solo le Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale emanate dal ministero per i Beni e le Attività Culturali, ma soprattutto il Decreto ministeriale 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro“.
Quest’ultimo provvedimento è di fatto la normativa più precisa e completa cui fare riferimento per capire come gestire e prevenire gli incendi e come tutelare le persone con disabilità in caso di emergenza.
In questa norma, infatti, è stata introdotta una parte che regolamenta specificamente l’assistenza alle persone disabili in caso di incendio (articolo 3.3).
Visto che qualsiasi cinema o teatro ha dei lavoratori dipendenti questa normativa è pienamente applicabile.
La prima cosa che deve fare il titolare di un locale nella fase di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione, è quella di individuare le necessità particolari non solo dei lavoratori disabili, ma anche di tutte le altre persone disabili che possono avere accesso nel locale (articolo 8.3.1).
Viene anche espressamente richiamata la necessità di tenere presente anche le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati e i bambini.
Il principio fondamentale in questo campo è pertanto quello secondo cui il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto della presenza delle persone con difficoltà motorie o sensoriali.
l’obbligo principale posto a carico del responsabile del locale nel predisporre il piano di evacuazione è quello di prevedere un’adeguata assistenza alle persone con mobilità, visibilità o udito limitato.
Per quanto riguarda le persone che utilizzano la sedia a rotelle, nel caso in cui l’evacuazione possa essere ostacolata dalla presenza di barriere architettoniche occorrerà addestrare alcuni lavoratori al trasporto delle persone disabili.
Per quanto riguarda, invece, l’utilizzo degli ascensori la normativa, stabilisce che gli ascensori possono essere utilizzati solo nel caso siano stati predisposti ad hoc per l’evacuazione oppure siano proprio ascensori antincendio. Inoltre, tale utilizzo deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione.
Purtroppo, però, quanto previsto dalla legge non sempre viene realizzato e non tutti i piani di emergenza o di evacuazione contengono specifiche indicazioni relative alle persone con difficoltà motorie oppure ciò che viene indicato non corrisponde alla realtà.
Ci sono poi casi in cui addirittura il formale rispetto della normativa antincendio paradossalmente può arrivare a pregiudicare la concreta visione dello spettacolo delle persone in sedie a rotelle, come nel caso di un multisala di Reggio Emilia che obbliga, per motivi di sicurezza, le persone con disabilità motoria a utilizzare dei posti riservati collocati proprio sotto lo schermo perché si tratta dei posti più vicini alle uscite di emergenza. Di questo caso si è occupata anche la Corte Costituzionale evidenziando come le esigenze di sicurezza possono in alcuni casi porsi come un limite invalicabile al diritto delle persone con disabilità a non essere discriminate.
Al di là degli esempi-limite, conoscere con precisione le leggi che regolamentano l’accesso e la sicurezza di cinema e teatri, può regalarci una chance in più di godere pienamente dello spettacolo che magari abbiamo programmato di vedere proprio questo Natale: a tutti voi i miei più cari auguri.

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