Un 2009 di accessibilità per tutti!

Scritto da Gaetano De Luca il 22-12-2008

Signora in verde e gradiniIn questi giorni di festa abbiamo più tempo per ragionare su noi stessi e sulla realtà che ci circonda. In definitiva, è tempo di bilanci, se possibile nel segno dell’ottimismo in vista del nuovo anno, già considerato da più parti piuttosto nebuloso
Come sapete, con il mio lavoro contribuisco a promuovere la cultura dell’accessibilità per tutti, un percorso lungo e ancora incompleto. E tuttavia, molti progressi sono stati fatti: basta continuare. Ecco come.

Innanzitutto è bene precisare che abbiamo una buona normativa sulle barriere architettoniche: si tratta solo di integrarla con alcune modifiche, finalizzate ad estenderne il campo di applicazione.

In primo luogo, occorrerebbe introdurre degli incentivi maggiormente efficaci per risolvere il problema delle barriere negli edifici “vecchi”.
Vi ricordo, infatti, che la normativa impone una progettazione “accessibile” solo per gli edifici progettati, costruiti o interamente ristrutturati dopo una certa data (l’11 agosto 1989 per gli edifici privati e il 28 febbraio 1986 per gli edifici pubblici).

Gli attuali incentivi consistono prevalentemente nella possibilità di effettuare alcuni interventi di eliminazione delle barriere sulle parti comuni di un condominio senza dover passare attraverso l’approvazione di una parte dell’assemblea condominiale.

Ad esempio, se in un condomino in cui esistono dei gradini all’ingresso dell’androne qualcuno comincia ad avere dei problemi di mobilità, lo stesso può procedere all’installazione di un servoscala senza dover necessariamente ottenere l’approvazione di una determinata maggioranza di condomini.

Se infatti si seguissero le regole generali in materia di condominio previste dal Codice civile (articolo 1336),
anche questo tipo di intervento richiederebbe un consenso assembleare.
La normativa antibarriere (articolo 2, legge 13/1989) ha voluto proprio introdurre un incentivo, prevedendo una deroga a queste regole generali che ha stabilito, per l’appunto, che gli interventi più semplici (installazione di servoscala o di altre strutture mobili facilmente rimovibili, modifica dell’ampiezza delle porte di accesso) possano essere compiuti senza il consenso degli altri condomini.

Però attenzione!
Occorre comunque seguire una procedura precisa: innanzitutto il condomino che è interessato per esempio a installare un servoscala, deve mandare all’amministratore una richiesta scritta in cui evidenzi l’intenzione di effettuare dei lavori finalizzati a superare le barriere e in cui chieda che sulla propria richiesta venga convocata un’assemblea (citando il riferimento normativo: articolo 2 comma 2, legge 13/1989).

In secondo luogo, deve aspettare che dalla richiesta trascorrano 3 mesi. Solo dopo il decorso di questo termine senza opposizione da parte di nessun altro condomino, l’interessato potrà liberamente procedere all’installazione del servoscala, ovviamente però a proprie spese. Per poter pretendere che la spesa sia sostenuta anche dal resto del condominio, occorrerà invece una formale deliberazione assembleare in tal senso, e quindi in altre parole, occorrerà “convincere” i vicini di casa.

Un altro strumento attualmente previsto dalla normativa per favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche è la previsione (da parte dell’articolo 9 della legge 13/1989) di contributi statali per coprire una parte delle spese sostenute.

Questa previsione di legge necessita che ogni anno il Parlamento approvi un provvedimento ad hoc che ne finanzi l’attuazione.
In realtà, in questi ultimi anni le diverse leggi finanziarie che si sono alternate non hanno mai rinnovato il finanziamento, per cui tali contributi sono stati ugualmente erogati prevalentemente grazie all’iniziativa delle Regioni.

Questa situazione ha però comportato una differente interpretazione nell’erogazione, tanto che, ad esempio, la Regione Lombardia non ritiene finanziabili interventi effettuati in edifici privati edificati dopo l’11 agosto 1989, sostenendo che tali tipi di edifici si presumono già “accessibili”.

In realtà, come ho già evidenziato in passato, la normativa attualmente in vigore lascia “scoperti” gli spazi interni degli appartamenti (richiede il requisito della piena accessibilità solo per le parti comuni),
per cui, almeno in Lombardia, i contributi non possono essere riconosciuti ad esempio per l’adeguamento del proprio bagno all’interno di un appartamento di un edificio di recente costruzione.

Sarebbe pertanto auspicabile che il nostro legislatore, da una parte ricominci a finanziare la legge che ha introdotto l’erogazione di contributi, e dall’altra intervenga con una norma interpretativa che chiarisca definitivamente un uniforme campo di applicazione su tutto il territorio nazionale.

un’altra utile modifica all’attuale normativa riguarda il sistema sanzionatorio e di controllo sulla corretta applicazione dei criteri progettuali che dovrebbero garantire una completa fruibilità degli spazi, privati e soprattutto pubblici.

Capita spesso, infatti, che vengano realizzati edifici e spazi nuovi non completamente accessibili, nonostante l’esistenza di diverse norme che impongono determinati criteri e nonostante esista una chiara norma all’interno della legge quadro sull’Handicap (articolo 24, legge 104/1992) che prevede una sanzione penale per i professionisti (progettista, direttore lavori, responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità o abitabilità) che sono stati coinvolti nella realizzazione dell’edificio.

Il fatto che fino ad oggi, nonostante l’esistenza di questa norma, vi siano state pochissime condanne di architetti e funzionari “disattenti” alle esigenze dell’accessibilità dimostra che l’impianto sanzionatorio non svolge una efficace funzione deterrente.

l’esiguità della pena (solo pecuniaria con l’aggiunta della sospensione dall’albo professionale) comporta infatti un termine di prescrizione molto breve. La conseguenza è che le denunce non portano mai ad una condanna del responsabile per l’avvenuta prescrizione del reato.
Occorrerebbe pertanto un inasprimento delle sanzioni in modo che i progettisti e i funzionari pubblici competenti a verificare la conformità dei progetti siano “costretti” a stare più attenti.

Da ultimo, la completa accessibilità dello spazio è favorita non solo dall’imposizione di norme e sanzioni, ma soprattutto dal processo di maturazione culturale di tutta la società.
Come per le norme, anche in questo campo molto è stato già fatto: basta continuare, confidando intanto nel prezioso alleato già a nostra disposizione: la legge.
Auguri, cari lettori, e buon 2009 a tutti!

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