Il servoscala chi lo paga?
Scritto da Gaetano De Luca il 11-11-2014
Oramai dovrebbe essere abbastanza chiaro come l’installazione di un servoscala, così come anche l’esecuzione di altre opere facilmente rimovibili, possa essere effettuata da chi ne ha interesse anche nonostante il parere contrario degli altri condomini. La nostra normativa riconosce infatti una procedura di favore a chi ha bisogno di installare un servoscala per superare le barriere architettoniche presenti negli spazi comuni condominiali.
Su queste pagine in passato ho avuto peraltro anche modo di evidenziare come però sia consigliabile, prima di procedere alla sua installazione, da una parte fornire al resto dei condomini un progetto dettagliato dell’intervento, e dall’altra valutare bene quali siano le criticità eventualmente sollevate dai nostri vicini di casa. Questo per evitare che ci si possa trovare coinvolti in una causa giudiziaria costosa e logorante.
Ma oltre alla questione relativa all’esistenza o meno di un vero e proprio diritto assoluto di installare un servoscala nelle parti comuni di un condominio e alla questione dei suoi possibili limiti, credo valga la pena cominiciare a riflettere con maggiore profondità anche sull’aspetto economico connesso a questa tipologia di intervento.
La legge speciale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (Legge 13.1989) stabilisce espressamente che tale intervento possa essere effettuato a proprie spese dal condomino interessato.
Tale normativa anti-barriere è quindi chiara nell’addossare alla persona con difficoltà motorie il costo del superamento delle barriere. Questo però non significa che la legge imponga il costo della installazione del servoscala solo alla persona interessata. L’assemblea condominiale potrebbe infatti sempre votare (con la nuova maggioranza prevista dalla riforma del condominio) non solo la semplice autorizzazione all’installazione (a spese altrui), ma anche la partecipazione alle spese. In altre parole (come spesso accade per l’installazione dell’ascensore) vi potrebbero essere un certo numero di condomini che chiedono di partecipare alla spesa.
Ciò sia per motivi di solidarietà sia magari perché hanno parenti o amici con problemi motori e desiderano che le parti comuni della casa siano accessibili per eventuali loro visite.
In questi casi solo chi delibera per la partecipazione al costo del servoscala potrà legittimamente utilizzarlo. Gli altri (coloro che inizialmente non hanno votato per partecipare al costo) potranno però successivamente chiedere di utilizzarlo a condizione che paghino la quota (in virtù delle norme in materia di comunione, art.1121 comma 3 Codice Civile).
Queste sono le regole previste dalla normativa speciale e dal Codice Civile. In altre parole la regola è quella che, chi ha bisogno di un servoscala, se non riesce a trovare la solidarietà o il concreto interesse dei vicini di casa, è costretto a sostenersi in proprio tutte le spese dell’intervento (ma anche della manutenzione).
Il tempo di 3 mesi previsti dalla normativa speciale come lasso di tempo trascorso il quale, il condomino interessato può procedere a proprie spese, dovrebbe avere proprio lo scopo di lasciargli lo spazio per poter svolgere un opera di sensibilizzazione o di convincimento dei vicini di casa.
A fronte di questo quadro normativo tradizionale che non sembra quindi concedere molti spazi al dovere di solidarietà e che trova la sua ragione giuridica principale nei principi generali in tema di comunione e condominio, si potrebbe cominciare a riflettere sulla possibilità di poter individuare un obbligo di partecipazione economica da parte degli altri condomini.
Si tratterebbe di un obbligo che se non può trovare alcun appiglio normativo nella normativa codicistica e nella normativa anti-barriere, lo potrebbe invece trovare nel nuovo diritto antidiscriminatorio, attraverso lo strumento dell’accomodamento ragionevole.
La nuova questione giuridica che si potrebbe sollevare è quindi questa: un condominio che non modifica le proprie parti comuni e che pertanto lasci che le barriere architettoniche vengano eliminate solo addossando il relativo costo alle persone anziane con disabilità compie una discriminazione? E’ discriminatorio lasciare che una persona con problemi motori sia costretta a rimanere in casa a meno che non si paghi un servoscala? Il condominio non potrebbe essere obbligatoriamente chiamato a garantire una ragionevole partecipazione alle spese? Lascio a voi, ma soprattutto ai nostri Giudici il compito di rispondere. Intanto credo possa essere arrivato il momento di cominciare a rifletterci sopra.