Bonus montascale: le novità sulle agevolazioni fiscali

Detrazioni fiscali per l’acquisto di dispositivi contro le barriere architettoniche: sicuri di sapere tutto ciò che serve?

Scritto da Stannah il 19-03-2021

Montascale e vantaggi fiscali.

La normativa è cambiata, e ci sono moltissime novità. Ma anche tanta confusione. Soprattutto per quanto riguarda il “famoso” Ecobonus e la possibilità di uno sconto in fattura del 110% in cinque anni. Non è vero, infatti, che dal 2021 il super Econbonus include tra i beneficiari anche beni come i montascale, le piattaforme o i miniascensori. Bisogna leggere molto bene le norme (non sempre “intuitive”) o affidarsi agli esperti. Noi di Stannah, poiché ci teniamo a fare chiarezza, ti illustriamo quello che già è certo e approvato, per poi scendere nel dettaglio delle diverse variabili.

Acquistare un montascale con la detrazione del 50%

Oggi, in base a una serie di norme e di riforme che hanno origine tutte con la legge n.13/1989 (la legge per il superamento delle barriere architettoniche), e grazie al rinnovo effettuato con l’ultima Finanziaria (legge 30 dicembre 2020, n.178), chiunque acquisti un montascale a poltroncina, una piattaforma e in generale un dispositivo per il superamento delle barriere architettoniche, può godere della detrazione fiscale del 50% in dieci anni.
“Cosa significa detrazione al 50%? Molto semplicemente: per un bene acquistato in un dato anno il consumatore pagherà quell’oggetto a prezzo pieno, ma nei 10 anni successivi andrà a recuperare, con uno sconto sulle tasse da pagare, il 50% del valore dell’oggetto.

La detrazione al 19% in un anno con certificato di disabilità

Rimane sempre valida, inoltre, la possibilità di godere della detrazione fiscale al 19% in un anno per l’acquisto di un montascale se l’acquirente ha un certificato di invalidità permanente come previsto dalla legge n.13/89.

Dispositivi per l’abbattimento delle barriere: Iva al 4%

Da ricordare anche un altro vantaggio fiscale di cui godono le poltroncine montascale e in generale i dispositivi contro l’abbattimento delle barriere architettoniche: l’Iva è ridotta al 4 per cento per tutti.

Superbonus del 110 per cento. I montascale non rientrano


Veniamo al punto più controverso della nuova normativa: il cosiddetto Ecobonus al 110% per spese finalizzate al risparmio energetico. Nelle prime settimane dell’anno sono circolate voci che lasciavano intendere che l’agevolazione del 110% si applicasse anche alle “opere per l’abbattimento barriere architettoniche” come montascale, piattaforme o ascensori. Stannah ha chiesto ai suoi consulenti fiscali di analizzare la legge di bilancio n.178 del 30 dicembre 2020 e la risposta è che ascensori, montascale e opere per “l’abbattimento barriere architettoniche” non rientrano nei beni che possono godere del 110% di detrazione (ECOBONUS). Esiste una sola e specifica eccezione: se l’ascensore o il montascale è acquisito insieme ad altri beni e servizi (definiti come trainanti) finalizzati al risparmio energetico e in grado di diminuire l’immobile di almeno due classi energetiche o di portarlo alla classe energetica più alta; solo in questo caso l’investimento complessivo può godere della detrazione del 110%. Se il montascale o l’ascensore, invece, sono acquistati separatamente dal resto delle opere, questa opportunità non si applica.

Quindi possiamo con relativa certezza affermare che, a meno di casi molto particolari, i montascale e le piattaforme servoscala non godono della detrazione del 110%, ma continuano a usufruire della detrazione del 50%.

Le norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche

In Italia la legge quadro sull’abbattimento delle barriere architettoniche è la n.13/1989. Con questa legge si stabilisce l’erogazione di fondi per l’installazione di montascale e piattaforme elevatrici con una detrazione IRPEF pari al 19% sull’intero importo della spesa sostenuta ed era a disposizione di chiunque presentasse “una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”. Questa legge, conosciuta anche come legge per il superamento delle barriere architettoniche, serve a garantire le stesse possibilità ai cittadini indipendentemente dal loro stato di salute.

Qualche anno dopo, con la legge n. 449 del 1997, è stata predisposta l’agevolazione per qualsiasi contribuente che avesse installato un montascale o una piattaforma elevatrice indipendentemente dalla presenza di una disabilità.
La legge n. 83 del 22 giugno 2012 ha introdotto importanti novità, tra le quali l’estensione delle detrazioni anche a interventi di manutenzione o riparazione di un immobile danneggiato in seguito a eventi calamitosi che abbiano richiesto la proclamazione dello stato di emergenza.

Oggi le detrazioni su montascale e ascensori possono essere richieste sia dal singolo contribuente che da un condominio. Nel primo caso, bisognerà presentare il modello 730 o Redditi. Nel secondo, invece, la procedura burocratica è un po’’ più articolata perché riguarda più soggetti che abitano nello stesso edificio. Dopo una delibera dell’assemblea condominiale, l’Amministratore deve ripartire la spesa tra i vari condomini, emettere fatture a nome del condominio e pagare i lavori tramite bonifico. Nel definire la graduatoria per l’assegnazione dei contributi viene data precedenza agli invalidi al 100% e all’ordine cronologico di presentazione della domanda. Non hanno importanza, invece, l’età, il reddito, la spesa per i lavori o il tipo di soluzione architettonica scelta.

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