Difensore civico, un'arma in più a servizio dei cittadini

Scritto da Gaetano De Luca il 24-02-2010

Il Difensore civico è un’autorità pubblica autonoma e indipendente incaricata di tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni per favorire il rispetto del principio di legalità, imparzialità, buona amministrazione, trasparenza, equità.
In generale, è incaricato di promuovere il buon andamento della Pubblica amministrazione, rilevando inefficienze e disfunzioni nell’operato degli enti pubblici e proponendo agli organi competenti i miglioramenti necessari.
E’ un soggetto, insomma, al quale potersi rivolgere per ottenere una qualche forma di tutela nel confronti del potere pubblico.
l’istituzione dei primi difensori civici risale all’inizio degli anni ’70. Il modello che venne preso come riferimento era l’“ombundsman” svedese, un funzionario pubblico al quale in Svezia ci si può rivolgere affinché intervenga presso gli uffici dell’Amministrazione pubblica a garanzia del rispetto della Legge e dei diritti dei cittadini.
Oggi praticamente tutte le Regioni italiane hanno istituito, con proprie leggi, un difensore civico regionale.
Esso solitamente viene eletto, con una maggioranza elevata, dal Consiglio regionale, scelto tra persone aventi i requisiti stabiliti dalla legge regionale (magistrati,  avvocati, docenti di materie giuridiche) con un incarico pluriennale.
Compito del difensore civico regionale è innanzitutto garantire il buon andamento dell’amministrazione  regionale controllando la regolarità della sua azione amministrativa, riferendo al Consiglio regionale a proposito di ritardi, irregolarità e disfunzioni eventualmente rilevate su segnalazione degli interessati.
Successivi interventi legislativi hanno ampliato le funzioni del difensore civico regionale, che oggi è competente a tutelare gli interessi dei cittadini nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle delle Province e dei Comuni che hanno istituito propri difensori civici.
Oltre ai difensori civici regionali, infatti, sul territorio possono essere presenti anche gli uffici di difesa civica a livello provinciale o comunale.
Ove istituiti, i Difensori civici comunali e provinciali hanno compiti analoghi a quelli del difensore regionale, ovvero hanno funzioni di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione pubblica, segnalando anche d’ufficio, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi  nei confronti dei cittadini.
In aggiunta a questi compiti hanno anche funzioni di controllo della legittimità delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale e provinciale, nonché svolgono un ruolo importante nella richiesta di accesso ai documenti amministrativi, intervenendo a fianco e supporto del cittadino in caso di illegittimo rifiuto.
Mentre in tutte le regioni ormai esiste un difensore civico regionale, non tutti i Comuni e le Province hanno deciso di istituirlo. E’ possibile consultare l’elenco di tutti i difensori civici con i relativi indirizzi su alcuni siti internet specializzati (vedi in fondo all’articolo).
Il difensore civico (regionale, provinciale e comunale) non ha il potere di costringere la pubblica amministrazione a modificare la sua condotta, attraverso l’emanazione, la modifica o la sospensione di un suo atto amministrativo né ha il potere di sostituirsi ad essa.
Il suo è un potere più politico che giuridico, nel senso che può fare pressioni sui responsabili degli uffici pubblici affinché conformino la loro azione a quanto stabilito dalla legge, facendo presente che in caso contrario il comportamento illegittimo verrà denunciato all’organo politico dell’ente.
Il ricorso al difensore civico, pertanto, non garantisce la possibilità di ottenere un provvedimento dotato di efficacia vincolante, come può essere la sentenza di un Tribunale, e infatti esso non esclude la possibilità di avvalersi dei “tradizionali” rimedi previsti dall’ordinamento contro gli atti della pubblica amministrazione ritenuti illegittimi, ovvero il ricorso alla magistratura o il cosiddetto ricorso amministrativo gerarchico.
l’intervento del difensore civico può essere richiesto ogni volta che un cittadino voglia contestare la correttezza e la legalità dell’azione di un ufficio pubblico.
Pertanto, la condizione indispensabile affinché il difensore civico intervenga è che sussista un’inadempienza (vera o presunta) o un’irregolarità.
Il “ricorso” dovrà quindi evidenziare tutti gli elementi di fatto della vicenda e indicare se possibile la normativa che si ritiene sia stata violata, nonché l’individuazione dell’Amministrazione il cui comportamento viene ritenuto illegittimo.
Essenziale per la presentazione del ricorso è la titolarità di un interesse alla modifica del comportamento della PA, nel senso che non è possibile lamentarsi o criticare in modo generico l’azione amministrativa, ma occorre fare riferimento ad una specifica situazione che leda un proprio interesse.
Il ricorso non deve essere presentato con forme particolari. La segnalazione può essere perfino presentata oralmente recandosi di persona presso la sede di riferimento o telefonando. Se però si vuole ottenere un vero e proprio intervento invece che limitarsi ad ottenere semplici informazioni,  occorre presentare una richiesta scritta da inviare per posta o per fax.  In alcuni territori la richiesta di intervento può essere anche inoltrata via internet, compilando un modulo on line.
Occorre anche sapere che il ricorso al difensore civico non  ha alcun costo e non richiede l’assistenza di un avvocato, potendo essere presentato personalmente.
Bisogna però anche aggiungere che esistono dei limiti di competenza, nel senso che il difensore civico non può essere chiamato ad intervenire sull’azione degli uffici militari, dell’amministrazione giudiziaria né su quella degli uffici di pubblica sicurezza (polizia, carabinieri, guardia di finanza).
Quanto al procedimento, una volta ricevuto il ricorso, il difensore civico prima di valutare ed esprimere un parere sul caso portato alla sua attenzione, chiede all’amministrazione coinvolta di fornirgli informazioni al riguardo entro un determinato termine.
Il Difensore civico può esaminare ogni documento o provvedimento che riguardi la questione a lui sottoposta, non potendo essergli opposto il cosiddetto segreto di ufficio.
l’intervento del difensore civico spesso può portare i responsabili degli uffici pubblici coinvolti a riesaminare la vicenda e a modificare la propria decisione.
Qualora invece l’Amministrazione non ritenga di collaborare e non fornisca le informazioni richieste, il difensore civico informa la persona che ha presentato ricorso dell’esito negativo del suo intervento e ne informa il Consiglio comunale, provinciale o regionale.
Se i comportamenti lesivi dell’interesse del ricorrente persistono, il difensore civico può proporre anche l’attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti dei funzionari coinvolti.
Tra i numerosi casi concreti in cui può essere utile ed efficace rivolgersi al Difensore civico, si possono citare la presenza di barriere architettoniche negli edifici di edilizia popolare oppure nelle strade cittadine. Il ricorso alla difesa civica in questo caso può considerarsi una concreta alternativa al ricorso in Tribunale, con il limite di non poter chiedere e ottenere il risarcimento del danno.
Prima di concludere questo mio articolo ritengo importante ricordare un’altra funzione poco conosciuta del Difensore civico. Esso infatti può costituirsi parte civile nei processi penali per alcuni reati, qualora la parte offesa sia una persona con disabilità. Si tratta di una competenza poco utilizzata anche se recentemente sono stati sperimentati interventi interessanti (si vedano i link in basso).


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Funzioni del Difensore civico
Il difensore civico della Lombardia
Modalità di ricorso al Difensore civico
Termini per presentare il ricorso
Ricorso per la presenza di barriere architettoniche
Il difensore civico come pare civile nei processi penali