Gratuito patrocinio, che cos'è e chi può fruirne

Scritto da Gaetano De Luca il 29-09-2010

Tutelare i propri diritti in Tribunale comporta un costo che non sempre è possibile sostenere in particolar modo quando non si guadagna molto. Capita spesso di dover rinunciare a promuovere un’azione legale oppure a difendersi quando si viene citati in giudizio perché non si hanno i soldi per pagare l’avvocato.
Per assicurare il diritto di difesa anche a coloro che versano in condizioni economiche disagiate, il nostro ordinamento giuridico ha previsto uno strumento specifico attraverso il quale l’onorario dell’avvocato necessario per farsi assistere in un processo viene pagato dallo Stato.
Stiamo parlando del gratuito patrocinio o, come viene definito dalla legge che ne ha regolato il funzionamento, patrocinio a spese dello Stato.
Che cos’è?
Si tratta di un meccanismo che consente di potersi farsi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare. “Patrocinio” significa infatti letteralmente “assistenza”, “difesa”, “rappresentanza in giudizio”.
Visto che nel nostro ordinamento per poter andare in Tribunale è quasi sempre necessario avvalersi di un legale iscritto all’Ordine degli Avvocati, questo istituto costituisce un prezioso strumento di accesso alla giustizia per quanti sono in condizioni di povertà.
Costituisce l’attuazione del principio sancito dall’articolo 24 della nostra Costituzione secondo cui “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione“.
Chi può fruirne?
Può essere usato sia dagli Italiani che dagli stranieri che risiedono nel territorio nazionale o che lo erano al momento in cui è sorto il rapporto o è successo il fatto per cui occorre il patrocinio. Per godere dell’ammissione al beneficio, occorre avere un reddito inferiore ad un determinato limite che varia annualmente.
In questo momento il reddito non deve superare i 10.628,16 euro. Il reddito complessivo è costituito dal reddito del dichiarante nel caso in cui lo stesso non conviva con alcun familiare.
In caso di convivenza, invece, si tiene conto della somma dei redditi conseguiti da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente.
Si tiene conto del solo reddito di quest’ultimo quando oggetto della causa risultano essere diritti della personalità, oppure nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Come funziona?
Prima di iniziare una causa oppure dopo aver ricevuto una convocazione in Tribunale, il gratuito patrocinio deve essere richiesto con un’apposita istanza all’Ordine degli Avvocati. Presso ciascun Ordine sono disponibili dei moduli da compilare.
L’istanza può essere consegnata esclusivamente dall’interessato (o dal suo difensore),
a mezzo raccomandata o a mano.
Il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale già pende il processo, oppure, se il processo non è ancora iniziato, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se il processo è presso la Corte di Cassazione o il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell’ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l’ammissione.
In parole più semplici, questo significa che chi vuole chiedere il sostegno economico dello Stato per affrontare un processo deve quanto meno dimostrare di avere un minimo di ragione. Non si possono chiedere soldi allo Stato e alla collettività per far valere un diritto senza alcun fondamento oppure per difendersi sapendo di aver torto.
Per poter compilare adeguatamente la domanda è quindi meglio farsi assistere da un legale che sappia esplicitare e mettere in evidenza gli elementi di fatto e di diritto su cui si basa la nostra difesa.
Se il Consiglio dell’Ordine rigetta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si può presentare reclamo al Tribunale.
Una volta ammessi al patrocinio si può nominare il difensore scegliendolo tra gli iscritti negli appositi elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti da ciascun Ordine degli Avvocati.
Quanto descritto vale per il processo civile. Nel processo penale, invece, l’organo competente a concedere il beneficio è lo stesso magistrato che presiede il procedimento.
I tempi per l’accoglimento della domanda sono variabili. Nel civile, dipende dal consiglio dell’ordine competente: di solito si tratta di un paio di settimane. In caso di urgenza è possibile presentare la domanda con procedura d’urgenza, allegando l’atto da cui risulta l’urgenza e una breve lettera del legale incaricato che descrive la situazione e illustra la necessità di provvedere immediatamente. Nel penale, i tempi dipendono dal singolo magistrato, ma anche in questi casi si tratta solitamente di un paio di settimane.
Chi vuole approfondire l’argomento e documentarsi con maggiore precisione può consultare la normativa specifica su questo tema che si trova all’interno del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) nella parte III intitolata patrocinio a spese dello Stato.
Concludo questo mio scritto sottolineando come anche il gratuito patrocinio, al pari di altri importanti istituti giuridici del nostro ordinamento, rappresenti uno strumento finalizzato ad attuare il principio costituzionale di uguaglianza sostanziale (articolo 3, comma 3 Costituzione) proprio perché tende a eliminare gli ostacoli di ordine economico e sociale che impedirebbero ad alcune persone di tutelare lo sviluppo della propria personalità.