I contributi per l'eliminazione delle barriere: come ottenerli
Scritto da Gaetano De Luca il 08-02-2012
Per facilitare la realizzazione di interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati residenziali e negli edifici pubblici e privati adibiti a centri residenziali per l’assistenza alle persone “disabili” la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” ha introdotto la possibilità di richiedere contributi pubblici.
Vediamo quale è la procedura per ottenerli e quali siano i presupposti previsti dalla legge
Innanzitutto occorre avere ben presente quale sia il quadro normativo di riferimento.
La norma che ha introdotto la possibilità di chiedere dei contributi per gli interventi anti-barriere è la Legge 13.1989 che per la prima volta in Italia ha introdotto anche per gli edifici privati un chiaro obbligo di progettare e realizzare edifici nuovi garantendone l’accessibilità anche a coloro che hanno difficoltà motorie.
In attuazione della legge nazionale, è stata poi emanata la Circolare Ministeriale del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989 n. 1669 che ha regolamentato nello specifico il procedimento da seguire per il riconoscimento dei contributi.
Alcune regioni hanno poi regolamentato in modo autonomo questa materia introducendo la possibilità per i cittadini di ottenere contributi integrativi rispetto ai contributi statali attraverso l’istituzione di fondi regionali aggiuntivi al fondo nazionale, spesso insufficiente ad accogliere tutte le domande. Come concreto esempio si può citare la Regione Lombardia.
La caratteristica di questo contributo è quella di essere finanziato con un fondo statale che viene annualmente ripartito tra le regioni. A loro volta le regioni ripartiscono le somme provenienti dal Ministero tra i Comuni richiedenti che provvederanno ad assegnare i contributi agli interessati che ne abbiano fatto richiesta.
Pertanto l’ente cui deve essere presentata la domanda di contributo è il Comune in cui è sito l’immobile interessato dai lavori.
La domanda deve essere presentata entro il 1° marzo di ciascun anno e deve contenere la descrizione anche sommaria delle opere da realizzare nonché la spesa prevista. Non è necessario un preventivo analitico, né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o di un esperto, essendo sufficiente l’indicazione anche complessiva della spesa proveniente dal richiedente.
Il diritto al contributo spetta non solo ai portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti che comportano una difficoltà motoria, ma anche agli altri condomini “non disabili” che decidono di farsi carico della spesa relativa l’intervento, a condizione che vi siano delle persone con difficoltà motorie residenti nell’edificio.
I contributi pertanto sono concessi a condizione che nell’edificio in cui si intendono effettuare dei lavori anti-barriere sia residente una persona con difficoltà motorie.
Alla domanda dovrà essere allegato pertanto un certificato medico che attesti tali difficoltà motorie. Tale certificato può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, e deve attestare l’handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano. La circolare ministeriale precisa (al punto 4.6.) come le difficoltà motorie debbano essere definite in astratto e non necessariamente con riferimento all’immobile ove risiede il richiedente.
Nel caso in cui la persona che richieda il contributo si trovi nella condizione di invalido civile totale con difficoltà di deambulazione e voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell’art. 10 Legge 13.1989 dovrà ovviamente allegare un vero e proprio verbale di invalidità civile.
Tale precedenza accordata agli invalidi totali al 100 % è stata prevista nel caso in cui le somme attribuite al Comune non siano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno. Il resto della graduatoria seguirà invece l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
E’ importante sapere che le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi. Non occorre pertanto preoccuparsi di presentare una nuova domanda ogni anno.
Un altro aspetto pratico poco conosciuto riguarda il caso in cui la spesa per l’intervento non venga affrontata dalla persona con disabilità, ma da altri condomini. In questo caso, la domanda di contributo presentata al Comune dai condomini che hanno sostenuto la spesa, dovrà comunque contenere anche la sottoscrizione della persona con difficoltà motorie (art. 4.2. Circolare Ministeriale).
Quanto alla tipologia di interventi che possono essere coperti dal contributo, in primo luogo occorre sapere che la domanda deve riguardare opere non ancora realizzate. Solo dopo la presentazione della domanda (entro il 1° marzo) gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo, sopportando pertanto il rischio di un eventuale mancata concessione del contributo.
Oltre al certificato medico, l’interessato deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) in cui viene specificata l’ubicazione dell’immobile ove risiede la persona disabile e su cui si vuole intervenire. La Circolare Ministeriale (art. 4.7.) specifica che occorre indicare il Comune, la via, il numero civico, nonché il piano e l’interno qualora si tratti di appartamento che occupi una porzione dell’immobile. Nell’autocertificazione devono inoltre essere descritti gli ostacoli alla mobilità correlati all’esistenza di barriere o assenza di segnalazioni (per i disabili visivi). l’interessato deve inoltre dichiarare che le opere non siano già esistenti o in corso di esecuzione.
Per avere diritto al contributo occorre naturalmente che le opere siano finalizzate al superamento o all’eliminazione di barriere architettoniche che costituiscano un ostacolo all’interno dell’edificio.
La Circolare Ministeriale ci ricorda come la persona con difficoltà motoria deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell’immobile su cui si interviene. Il diritto al contributo pertanto non sorge nel caso in cui la persona con disabilità abbia nell’edificio dimora solo saltuaria o stagionale. Pertanto difficilmente verranno accolte domande di contributi per le case di vacanza.
La normativa prevede che il contributo possa essere concesso sia per opere effettuate nella propria abitazione in proprietà esclusiva che nelle parti comuni di un condominio. Ciò significa che questi contributi possono essere chiesti ad esempio anche da chi è interessato ad installare un montascale per superare i gradini che separano l’ingresso di un edificio dall’ascensore.
E’ importante ricordarvi come questi contributi possono essere richiesti solo per finanziare interventi in edifici già realizzati, e non negli edifici in fase di nuova progettazione e realizzazione.
In ordine all’entità del contributo occorre fare riferimento a quanto prevede l’art. 9 della Legge 13.1989 attraverso un sistema di calcolo a scaglioni di spesa previsti: “Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni”.
Questo sistema di calcolo poco comprensibile è poi illustrato con qualche esempio nell’art. 4.11 della Circolare.
Quanto al procedimento amministrativo, una volta presentata la domanda, l’ente locale comunale effettua un immediato accertamento sull’ammissibilità della domanda ed entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande (1 marzo) pubblica un elenco delle domande ritenute ammissibili
l’ammissibilità della domanda dipenderà dalla sussistenza in capo al richiedente di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa (es inesistenza dell’opera, mancato inizio dei lavori) e dalla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.
A questo punto ogni Comune invierà alla propria Regione il fabbisogno derivante dalle domande di contributo pervenute ritenute ammissibili. Ogni Regione inoltrerà al Ministero il proprio fabbisogno. Il Ministero a questo punto ripartirà il Fondo Nazionale tra le Regioni e queste tra i Comuni.
La concreta erogazione del contributo può avvenire solo dopo l’esecuzione dell’opera ed in base alle fatture debitamente quietanziate (fatture dalle quali si possa dimostrare l’effettivo avvenuto pagamento).
Il richiedente deve pertanto comunicare all’ufficio comunale la conclusione dei lavori con la trasmissione della fattura.
Qualora la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore alla spesa prevista indicata nella domanda (sulla quale come abbiamo visto viene calcolata l’entità del contributo) il richiedente avrà diritto ad un contributo coincidente con la minore spesa. Se invece la spesa effettiva risulti superiore a quella prevista, l’interessato non avrà diritto ad alcuna somma maggiore.
Nella speranza che questo mio contributo possa essere utile a coloro che vorrebbero rendere maggiormente accessibili i propri spazi abitativi, prima di salutare i nostri lettori, ricordo come le più grandi ed importanti amministrazioni comunali abbiano pubblicato sui loro siti dei vademecum specifici con l’indicazione dei documenti necessari da allegare alla domanda.