Le ferie delle badanti, un diritto "quantificabile"

Scritto da Alessandra Cicalini il 02-08-2010

Oltre che un bisogno, le ferie sono anche un diritto: lo stabilisce il nostro ordinamento legislativo, che lo estende a tutti i lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione. Tra questi ultimi rientrano infatti anche le colf e le cosiddette badanti o collaboratrici familiari, spesso assunte con contratti a termine. Per il godimento delle ferie, però, la tipologia del contratto stipulato tra datore e dipendente non conta: semmai, più importante è stabilire quanti siano i giorni di ferie maturati dal momento in cui si è instaurato il rapporto di lavoro. In generale, infatti, tutti i lavoratori hanno diritto ad almeno 26 giorni di pausa retribuita all’anno, a patto, naturalmente, di aver lavorato per almeno dodici mesi. Nel caso in cui si sia lavorato per un periodo inferiore, il numero dei giorni di ferie si ottiene suddividendo i dodici mesi dell’anno per i giorni effettivi lavorati. Analogamente, è possibile monetizzare ciascun giorno di ferie, pari cioè a 1/26 della retribuzione mensile.
Alcune lavoratrici, però, soprattutto se straniere, preferiscono accantonare le ferie per garantirsi un periodo più lungo di assenza che consentirà loro di tornare nel Paese di origine. La nostra legge dà questa possibilità, permettendo di cumulare due anni consecutivi di lavoro. Potrebbe invece succedere che si richieda un numero di giorni superiore a quello maturato: in questo caso, il datore di lavoro potrebbe scegliere se anticiparli, ossia pagarli normalmente, o se considerarli come permesso non retribuito. In tutti i casi, il periodo per godere delle ferie va fissato in genere tra giugno e settembre, previo accordo tra le parti. L’assistente familiare convivente, infatti, avrebbe comunque l’obbligo di seguire il datore di lavoro durante le trasferte estive, però se specificato nel contratto: laddove non sia stato espressamente stabilito, al dipendente andrà erogata una diaria pari al 20% della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione nazionale.
Indipendentemente dagli accordi, vanno invece conteggiati normalmente nello stipendio di badanti e colf i giorni festivi stabiliti dal nostro calendario nazionale, ossia Natale, Santo Stefano, Pasqua e Pasquetta, il primo novembre e il primo maggio, il 25 aprile e il 2 giugno, il santo Patrono della città in cui si lavora e naturalmente il 15 agosto. Un discorso analogo vale nel caso di infortunio e di malattia.
Tutti i giorni di ferie non goduti potranno inoltre essere spesi in un altro periodo, a meno che il rapporto di lavoro non si interrompa prima, pure per dimissioni o licenziamento: in queste ultime due ipotesi, al lavoratore spetteranno tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono stati i mesi di lavoro effettuati.
Sulla carta, le regole da ricordare non sono moltissime, ma immaginiamo il caso di una collaboratrice domestica che non conosca benissimo la lingua italiana: per calcolare con precisione i giorni di ferie che le spettano potrebbe avere qualche difficoltà. Il Web potrebbe esserle di aiuto: molte informazioni si trovano per esempio sul sito Stranieri in Italia. E c’è anche la possibilità di scaricarsi il contratto-standard per colf e badanti per capire se quello che si è sottoscritto sia fatto a norma di legge.
In generale, è importante che le regole vigenti siano chiare a datore e dipendente, onde evitare inutili controversie che potrebbero rovinare le vacanze a entrambe le parti.

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