Le ultime novità sul Contrassegno Parcheggio Disabili

Scritto da Gaetano De Luca il 28-12-2012

A distanza di quasi un anno, torniamo a occuparci del
Contrassegno Speciale di circolazione per cercare di fare chiarezza su alcuni
aspetti critici e poco conosciuti, per dare ai nostri lettori qualche elemento
di conoscenza in più in merito alla procedura di rilascio di questo documento
ed infine per parlare di una importante novità normativa.

Per chi non è abituato a utilizzare i termini tecnici, sappia
che stiamo parlando del c.d. Contrassegno Arancione, ovvero quel
tagliando che spesso vediamo sul parabrezza di alcune auto e che consente al
suo titolare di parcheggiare e di circolare in modo agevolato rispetto agli
altri.

I presupposti e la procedura per poterlo ottenere continuano a
essere disciplinati dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice
della strada (art. 381 DPR 16 dicembre 1992 n. 495).

Per poterlo chiedere e ottenere non è necessario possedere una
propria autovettura. Esso infatti può essere utilizzato anche quando si viaggia
su automobili di altre persone (parenti, amici, conoscenti) per poter
raggiungere determinati luoghi.

Questa particolare caratteristica rende il Contrassegno
Speciale uno strumento molto utile e di ampio utilizzo in particolar modo per
le persone anziane che hanno difficoltà a muoversi a piedi o con i mezzi
pubblici e che sentono il bisogno ed il desiderio di muoversi con l’auto. Esse
infatti se chiedono ad  amici e
parenti di essere accompagnate in auto – portando con se il contrassegno –
possono trasferire sull’auto utilizzata tutte le particolari agevolazioni che
il codice della strada accorda al proprio titolare.

Infatti il contrassegno invalidi è strettamente personale e non è vincolato ad uno specifico veicolo né
alla titolarità della patente di guida. Esso può essere utilizzato per la
circolazione purchè l’interessato sia a bordo del veicolo. Ovviamente il suo
carattere strettamente personale comporta che esso non possa essere ceduto a
terze persone e non possa essere utilizzato in fotocopia ma solo in originale.

La recente introduzione del Contrassegno Europeo di Circolazione,
pur avendo – come vedremo più avanti – portato delle novità nella forma e nella
validità territoriale, non ha modificato la procedure per poterlo ottenere.

Infatti per ottenere il rilascio del Contrassegno occorre
sempre – prima di tutto – recarsi alla Asl e chiedere di essere sottoposti alla
specifica visita medico-legale  che
accerti se il richiedente abbia o meno la deambulazione
sensibilmente ridotta
.

Effettuato questo primo
passaggio
ed ottenuto un certificato di deambulazione sensibilmente ridotta
la persona interessata deve recarsi presso il proprio Comune e chiedere il
rilascio del Contrassegno.

Tra i due passaggi, quello più delicato è il primo, ovvero la
sottoposizione a visita medico legale per il riconoscimento della condizione di
deambulazione sensibilmente ridotta, in quanto le Commissioni Asl presenti sul
territorio italiano non sempre applicano correttamente i criteri medico-legali
che stanno alla base del rilascio del certificato.  Spesso infatti ritengono che la condizione di deambulazione
sensibilmente ridotta possa essere riscontrata e di conseguenza certificata solo
nel caso di specifici problemi all’apparato locomotore. In realtà la legge non
dice assolutamente così, ma parla solo di deambulazione sensibilmente ridotta,
quale condizione medico-legale richiesta per poter ottenere il rilascio di
questo documento.

Questo pertanto significa che il certificato medico della Asl
potrà e dovrà essere rilasciato ogni qualvolta la persona abbia oggettive
difficoltà a muoversi anche a causa di patologie che non riguardano
direttamente le gambe.  Si pensi ad
esempio ad una persona anziana che pur non avendo alcun problema alla gambe ha
gravi problemi respiratori o cardiaci che non le consentono di muoversi se non
con grande difficoltà e fatica. In questi casi la questione centrale è quella
di domandarsi e valutare quanto questi problemi respiratori e/o cardiaci incidano
sulla capacità deambulatoria. Se incidono in modo sensibile allora questa situazione rientra sicuramente tra quelle
che la legge protegge.

Ovviamente la valutazione dell’incidenza di qualsiasi
patologia sulla capacità di deambulazione costituisce un accertamento tecnico che
se ben motivato diventa difficilmente contestabile in quanto si rientra nella
c.d. discrezionalità tecnica.

Una recente sentenza del Tribunale di Milano che ha avuto modo
di occuparsi proprio del mancato riconoscimento della condizione di deambulazione
sensibilmente ridotta – ha affermato come “il
presupposto da accertare consiste esclusivamente nella limitazione della
capacità di deambulazione, indipendentemente dalla causa che la determina, in
ordine alla quale le disposizioni sopra citate nulla prevedono, limitandosi ad
indicarne l’effetto, vale a dire la sensibile riduzione della mobilità
“.

In questo caso particolare ad esempio il Tribunale di Milano
ha ritenuto sussistere le condizioni di deambulazione sensibilmente ridotta
nella situazione di una donna che a causa dei suoi problemi ai reni non era in
grado di camminare in modo autonomo per più di 250 metri.

Questo interessante caso affrontato dal Tribunale milanese ci
da l’occasione di ricordare come la normativa attualmente in vigore non richiede
in alcun modo la totale assenza di capacità deambulatoria.

Una volta ottenuto dalla Asl il certificato di deambulazione
sensibilmente ridotta, il secondo
passaggio
è costituito dalla richiesta di rilascio del vero e proprio
contrassegno al proprio Comune di residenza. l’aspetto più interessante per i
nostri lettori riguarda il fatto che il Comune in questa fase non ha alcuna
discrezionalità amministrativa ma è tenuto a rilasciare il contrassegno.

Per tutti gli altri aspetti relativi alla procedura di rilascio
nonché per le agevolazioni alla sosta e alla circolazione attribuite ai suoi
titolari, vi rimando al mio articolo
di febbraio.

un’importante novità che invece è utile riportare e
condividere ora con voi, riguarda l’estensione della validità territoriale del
Contrassegno a tutti gli stati dell’Unione Europea.

Il 15 settembre 2012 è infatti entrato in vigore il nuovo modello approvato con il 
Decreto Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151. Questo nuovo
modello ha validità su tutto il territorio dell’Unione Europea e consente il
riconoscimento dei contrassegni rilasciati dagli altri Stati esteri.

Si tratta del “contrassegno
di parcheggio per disabili
” conforme al modello dell’Unione Europea,
previsto dalla raccomandazione n. 98/375/CE del Consiglio dell’Unione Europea
del 4 giugno 1998.

Il nuovo tagliando europeo cambia il colore e passa all’azzurro. Esso, a differenza del
precedente, prevede anche la fotografia e la firma del titolare.

È auspicabile che questa novità, attesa peraltro da diverso
tempo, possa consentire a chi lo desidera di muoversi con maggiore libertà e
serenità anche al di fuori dei nostri confini alla scoperta delle affascinanti
città europee.

Prima di concludere questo mio breve contributo scritto,
vorrei augurare a tutti i nostri lettori un felice e sereno anno nuovo, nella
speranza che il 2013 possa essere un anno per voi pieno di soddisfazioni.