I Servizi di Assistenza Domiciliare del Comune
Scritto da Gaetano De Luca il 03-04-2014
L’assenza di barriere architettoniche nelle parti comuni di un condominio oppure il vivere in un appartamento pienamente accessibile spesso non sono condizioni sufficienti per garantire una vita dignitosa a tutti coloro che, a causa della propria condizione di non autosufficienza, necessitano di assistenza nello svolgimento delle attività della vita quotidiana.
Ecco quindi che molte persone si trovano costrette ad avere vicino una persona che le aiuti a compiere tutta una serie di azioni quotidiane necessarie per vivere la propria vita. Stiamo parlando dei c.d. atti quotidiani della vita come l’alzarsi dal letto al mattino, lavarsi, preparare la colazione, mangiare, metter in ordine la casa, pulire, fare la spesa, cucinare il pranzo, fare il bucato, muoversi in casa e fuori dalle mura domestiche, sbrigare le pratiche burocratiche, assumere farmaci e così via.
In Italia molti studi e ricerche evidenziano come la maggiorparte delle persone bisognose di assistenza domiciliare vengono assistite e supportate dai familiari o dalle badanti. Rimane invece ancora minoritaria la parte di popolazione che si rivolge e si fa assistere dai Servizi Sociali del proprio Comune, attraverso l’erogazione del c.d. Servizio di Assistenza Domiciliare.
I motivi di questa scarsa propensione a rivolgersi al proprio Comune chiedendo l’attivazione di un Servizio di Assistenza Domiciliare sono diversi. Uno dei più frequenti rimane la difficoltà ad ottenere un servizio adeguato alle proprie esigenze a causa soprattutto delle insufficienti risorse destinate dai Comuni alla loro attivazione.
Succede infatti molto spesso che le richieste inoltrate non vengano accolte oppure vengano accolte ma per un numero di ore insufficienti rispetto alle reali esigenze.
Cosa fare in questi casi? Una prima opzione è quella di affidare la propria assistenza domiciliare ad una badante, assumendosi i costi di tale figura. Una seconda opzione è invece quella di farsi assistere dai propri parenti ove siano disponibili a farlo. La terza e ultima opzione è quella di insistere nei confronti dei Servizi Sociali per cercare di ottenere un servizio di assistenza domiciliare adeguato, utilizzando la normativa che riconosce il diritto a tali prestazioni.
L’assistenza domiciliare infatti – nelle sue due possibili articolazioni (assistenza domiciliare di tipo prettamente assistenziale e assistenza domiciliare di tipo socio-sanitario) – costituisce un servizio espressione di un c.d. Livello Essenziale di Assistenza e pertanto non può essere negata ai propri cittadini che ne hanno bisogno.
Tra i due tipi di assistenza poi, quella di carattere socio-sanitario (c.d. assistenza domiciliare integrata) contenendo aspetti di rilevanza sanitaria rientra a pieno titolo nell’assistenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale e pertanto beneficia di una particolare tutela normativa. Infatti lo Stato ha fissato dei Livelli Essenziali di Prestazioni Sanitarie (Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 29.11.2001) che ricomprendono proprio anche l’assistenza domiciliare.
L’assistenza domiciliare di carattere sociale invece purtroppo subisce le conseguenze negative della mancata predisposizione dei c.d. Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali a livello statale e pertanto la sua concreta erogazione ed esigibilità dipende dalle diverse normative regionali e dal bilancio sociale di ciascun singolo Comune.
Questo non significa però che non vi siano delle possibilità di contestare la mancata o inadeguata erogazione di un servizio di assistenza domiciliare anche di carattere prettamente sociale.
I giudici dei Tar infatti stanno sempre più spesso mettendo in discussione le decisioni di alcuni Comuni che non accolgono le richieste dei propri cittadini a causa della mancanza di sufficienti risorse finanziarie.
Recentemente i giudici amministrativi del Piemonte sono perfino arrivati a ritenere illegittime le liste di attese per accedere a quei servizi socio-sanitari considerati Livelli Essenziali (Tar Piemonte 326.2013).
Come muoversi allora nel caso in cui la condizione di una persona richieda un determinato numero di ore di assistenza domiciliare? Innanzitutto occorre far riferimento al Piano di Zona di ciascun distretto (insieme di Comuni) e vedere se questo tipo di servizio viene contemplato e con quali modalità di accesso. Sarà ugualmente utile capire come la normativa regionale regolamenti questo tipo di servizio (quali presupposti e con quali modalità viene erogato). Successivamente occorrerà depositare presso il Comune una vera e propria istanza scritta evidenziando le esigenze sia di tipo sociale che di tipo sanitario/infermieristico. A questa istanza dovrà essere allegata della documentazione specialistica che evidenzi bene la tipologia ed il “peso” dell’assistenza necessaria.
È importante che tale richiesta venga formalizzata in forma scritta e se ne conservi una copia con l’attestazione del giorno di deposito o di spedizione. Solo in questo modo si avrà la possibilità di contestare la mancata risposta o l’inadeguata fornitura del Servizio.
Queste sono insomma alcune brevi considerazioni pratiche sull’erogazione di un servizio molto utile e importante anche se ancora poco usufruito dai nostri cittadini. Ovviamente la valutazione sulla legittimità o meno delle singole decisioni dei Servizi Sociali dipende da tutta una serie di elementi e di variabili legati alle singole circostanze del caso.