Normativa "Barriere Architettoniche" per gli Elevatori

Scritto da Giovanni Del Zanna il 01-01-2012

La normativa tecnica di riferimento, che abbiamo più volte citato è
costituita dal DM 236/8 del 1989, ancora valida dal punto di vista
normativo e, dopotutto, anche tecnico.

Il DM 236/89 è una normativa relativa al mondo “edilizio” e come tale
deve essere considerata, consapevoli del fatto che poi esistono
specifiche normative che disciplinano le caratteristiche di ascensori ed
elevatori, come ad esempio la “Direttiva Macchine”, una normativa a
livello europeo (2006/42/CE) che è stata recepita dai diversi stati e
che entra nello specifico delle caratteristiche tecniche dei diversi
meccanismi. Questa trova poi applicazione nella Norma Tecnica UNI EN
81-41:2011
(Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione
degli ascensori – Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose
– Parte 41: Piattaforme elevatrici verticali previste per l’uso da
parte di persone con mobilità ridotta).

DM 246
Art.4.1.13 – Servoscala e piattaforma elevatrice.
Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature
atte a consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il
superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità
motoria.

Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori
negli interventi di adeguamento o per superare differenze di quota
contenute.
Fino all’emanazione di una normativa specifica, le apparecchiature
stesse devono essere rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13;
devono garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in
piedi, seduta o su sedia a ruote, e agevole manovrabilità dei comandi e
sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire
in contatto con l’apparecchiatura in movimento.
A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi
anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento, antiurto e di apparati
atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e di
comando.
Lo stazionamento dell’apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con
la pedana o piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel
pavimento.
Lo spazio antistante la piattaforma, sia in posizione di partenza che di
arrivo, deve avere una profondità tale da consentire un agevole accesso
o uscita da parte di una persona su sedia a ruote. (Per le specifiche
vedi 8.1.13).
8.1.13. Servoscala e piattaforme elevatrici.
Servoscala.
(…) [vengono omesse le specifiche di dettaglio per i servoscala]
Piattaforme elevatrici.
Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli, di norma, non
superiori a ml. 4, con velocità non superiore a 0,1 m/s, devono
rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate
per i servoscala.
Le piattaforme ed il relativo vano corsa devono avere opportuna protezione ed i due accessi muniti di cancelletto.
La protezione del vano corsa ed il cancelletto del livello inferiore
devono avere altezza tale da non consentire il raggiungimento dello
spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa.
La portata utile minima deve essere di kg 130.
Il vano corsa deve avere dimensioni minime pari a m 0,80 x 1,20.
Se le piattaforme sono installate all’esterno gli impianti devono risultare protetti dagli agenti atmosferici.

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