Accessibilità degli studi medici, che cosa dice la legge

Scritto da Gaetano De Luca il 22-06-2011

Scritto da Gaetano De Luca
Avv. LEDHA – Lega per i diritti delle persone con disabilità ONLUS

Articolo attualizzato il 8 luglio 2019

La visita medica presso il proprio medico curante deve essere accessibile a tutti. Vediamo cosa dice la normativa.

Accessibilità degli studi medici per chi è disabile| Stannah

Andare dal proprio medico di famiglia, conosciuto anche come medico di base o di medicina generale, costituisce una concreta esplicazione di un diritto fondamentale dell’individuo, tutelato dal nostro ordinamento giuridico attraverso la sua solenne proclamazione nella Costituzione. Si tratta del diritto alla salute. La possibilità di una visita medica serena può tuttavia non essere sempre garantita laddove lo studio medico sia inaccessibile a causa della presenza di una serie di barriere architettoniche.

Ancora oggi, infatti, sono numerose in Italia le segnalazioni di cittadini con problemi motori che si lamentano dell’impossibilità di farsi visitare dal proprio medico di base per via della mancata rimozione delle barriere esistenti negli edifici in cui si trovano i loro studi.
In particolare, capita spesso che, per potervi accedere, occorre superare una serie di gradini presenti negli androni dei palazzi oppure che lo studio non sia a piano terra in palazzi privi di ascensore. Situazioni simili rappresentano un problema sociale non indifferente in particolar modo per le persone anziane che con il passare degli anni hanno sempre più bisogno di visite, consulti, prescrizione di esami e così via.

Cosa dice la legge in proposito? Esiste in altri termini una normativa che imponga l’eliminazione delle barriere eventualmente ancora esistenti?

Accessibilità degli studi medici. Cosa dice la legge? | Stannah

Per comprendere pienamente quali siano le regole da applicare in questo campo, bisogna applicare e coordinare 3 diverse normative:

  1. la normativa sanitaria specifica, che regolamenta lo svolgimento dell’attività di medicina di base;
  2. la normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche;
  3. la normativa antidiscriminatoria.

Quanto alla prima, il Dpr 270/2000 :  Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, dopo aver sancito che “lo studio del medico di assistenza primaria è considerato presidio del Servizio sanitario nazionale e concorre, quale bene strumentale e professionale del medico, al perseguimento degli obiettivi di salute del Servizio medesimo nei confronti del cittadino“, continua stabilendo che “lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l’esercizio della medicina generale, di sala d’attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate” e ricorda come “detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati.

Come si può notare, nella normativa che regolamenta nello specifico l’attività del medico di base, non esiste alcun riferimento esplicito alla presenza di possibili barriere e alla necessità di eliminarle.

Anche l’Accordo contenuto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato tra lo Stato e le associazioni rappresentative dei medici non impone il requisito dell’accessibilità degli studi.
La sopra citata normativa ha comunque il merito di esplicitare ed evidenziare la natura giuridica dell’attività svolta in questi studi: si tratta di un presidio del Servizio Sanitario Nazionale e pertanto non può essere ricondotta ad una sola attività privata. Lo studio di un medico di base ha quindi rilevanza pubblica e concorre ad attuare il diritto costituzionale alla salute.

Quanto alla seconda normativa rilevante, è oramai pacifico come le norme anti-barriere (Legge 13/1989 – Dpr 236/1989 – Dpr 503/1996 – Legge 104/1992) abbiano introdotto un dovere di progettare e realizzare qualsiasi tipo di edificio e spazio in modo da renderlo accessibile a tutti. Questo chiaramente riguarda gli spazi realizzati dopo il 1989, a prescindere dalla loro natura privata o pubblica.

Come già scritto in altri miei articoli, il limite di questa normativa è che l’accessibilità è imposta solo a tutto ciò che è stato progettato e realizzato dopo la sua entrata in vigore.

Accessibilità degli studi medici per gli anziani| Stannah

Pertanto, oggi in Italia esistono molti spazi che di fatto sono inaccessibili proprio perché costruiti precedentemente all’entrata in vigore delle medesime norme anti-barriere. In tali casi, peraltro, non sono previsti termini perentori per l’adeguamento ai requisiti richiesti agli edifici nuovi né sanzioni.

Se uno studio medico di base è stato aperto prima della fine degli anni Ottanta, non esiste alcun obbligo giuridico di adeguarlo e renderlo accessibile, salvo nel caso in cui si proceda alla ristrutturazione dell’intero edificio oppure nel caso in cui vi sia una modifica della destinazione d’uso (trasformazione di un’abitazione residenziale in studio professionale).

Insomma, anche la seconda normativa, pur avendo introdotto l’obbligo di eliminazione delle barriere in tutti gli edifici, potrebbe non essere sufficiente a garantire l’accessibilità di tutti gli studi.
Ecco allora che risulta determinante e fondamentale la terza normativa, la cosiddetta normativa antidiscriminatoria, che in Italia è costituita dalla legge 67/2006.

Il divieto di discriminare le persone con disabilità può infatti costituire oggi la chiave giuridica per ritenere illegittimo qualsiasi ostacolo che impedisca a chi ha difficoltà motorie di accedere a qualsiasi spazio privato aperto al pubblico, come ad esempio uno studio medico. Questo significa che anche uno studio medico attivo da diversi anni e situato in un edificio al di fuori del campo di applicazione della normativa anti-barriere deve procedere all’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti per evitare di commettere una discriminazione vietata dalla legge 67/2006.
Questa interpretazione del quadro normativo esistente è stata avallata anche da una recente sentenza del giudice amministrativo che si è pronunciato proprio in un caso riguardante uno studio medico di base. Si tratta della sentenza del Tar Sicilia 5 agosto 2010 n. 9199.

La vicenda su cui è intervenuto il Tar è nata dal ricorso di alcuni condomini che contestavano il mutamento della destinazione d’uso accordata dal Comune ad altri condomini per poter realizzare uno studio medico convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. La contestazione nasceva dal fatto che il Comune aveva concesso il permesso di procedere ai lavori necessari alla trasformazione in studio medico, senza verificarne la futura accessibilità.

Nell’accogliere il ricorso, il Tar ha sancito come “gli studi medici di medicina generale, poiché destinati allo svolgimento di un servizio pubblico vanno considerati, per ciò stesso, locali (quantunque privati) “aperti al pubblico”, ossia locali presso i quali la generalità degli utenti del servizio pubblico può accedere senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti e sottoposti all’obbligo di eliminazione delle barriere architettoniche secondo quanto stabilito dalla legge, in conformità ai principi di cui alla richiamata legge n. 67 del 2006“.
In altri termini, il Tar ha rilevato come il Comune, nel rilasciare l’autorizzazione, anziché valutare in concreto la conformità dell’immobile nel suo complesso alle disposizioni in materia di eliminazione di barriere architettoniche, si sia limitato a prendere atto dei sopralluoghi e del parere favorevole della Asl, la cui valutazione evidentemente si era concentrata solo sui requisiti igienico-sanitari stabiliti dalla normativa sanitaria.

A questo punto si spera che questo importante precedente giurisprudenziale possa costituire una efficace strumento deterrente per evitare che vengano autorizzate nuove aperture di studi medici inaccessibili.

Nel caso in cui il nostro medico di fiducia eserciti la sua attività in uno studio non accessibile e non vogliamo aprire una controversia in Tribunale, possiamo comunque sempre ricorrere al poco conosciuto strumento dell’assistenza domiciliare programmata nei confronti dei soggetti non ambulabili previsto dallo stesso Accordo Collettivo, la cui concreta attivazione però deve essere richiesta, programmata e autorizzata dalla Asl sulla base di documentazione specifica.

Qualcuno potrebbe anche sostenere che la miglior difesa contro gli studi medici inaccessibili potrebbe essere quella della prevenzione e di uno stile di vita che ci permetta di non ricorrere spesso ai medici. Nonostante questo, però, il medico può sempre essere necessario, ed ecco che allora essere consapevoli dei propri diritti aiuta a tutelare ancora di più la nostra salute, riconoscendo le situazioni in cui possiamo pretendere giustizia.

 

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