Barriere architettoniche e servoscala: come contrastare le resistenze dei vicini di casa

Scritto da Gaetano De Luca il 04-09-2013

marble stairsIl mese di settembre coincide per molti di noi con la fine delle vacanze ed il rientro nelle proprie abitazioni.  E’ proprio in questo periodo che spesso si decide di affrontare e risolvere alcuni problemi dovuti alla inaccessibilità delle parti comuni dei condomini dove si abita. Vediamo come superare gli ostacoli costituiti dalle possibili resistenze dei vicini di casa utilizzando gli strumenti che la Legge ci mette a disposizione.
La presenza di barriere architettoniche all’interno delle parti comuni dei condomini può facilmente essere superata attraverso l’installazione di un servoscala. Sul mercato oramai esistono diverse soluzioni che rispondono sempre più efficacemente alle esigenze di chi si trova ad avere difficoltà motorie.
La legge italiana, come molti di voi sanno, riconosce chiaramente un vero e proprio diritto ad installare un servoscala sulle parti comuni anche senza la necessaria autorizzazione del resto dei condomini.
La recente riforma del condominio – entrata in vigore il 18 giugno di quest’anno – come abbiamo già avuto modo di vedere, pur rendendo più difficile l’ottenimento del consenso assembleare per gli altri tipi di interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, ha peraltro lasciato invariata la previsione della Legge 13.1989 che riconosce appunto il diritto ad installare questo tipo di strumenti.
Ma come mai allora, nonostante questa chiara previsione di legge, nei condomini si continua spesso a litigare per l’installazione di un servoscala? La ragione principale sta nel fatto che la norma riconosce senza dubbio il pieno diritto all’installazione ma nello stesso tempo ne pone dei limiti, stabilendo (art. 2 comma 3 Legge 13.1989) che “resta fermo quanto disposto dall’articolo 1120 comma 2 del codice civile”.
L’art. 1120 del Codice Civile infatti sancisce che “Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”.
È proprio questa la norma che viene spesso utilizzata dai vicini di casa per contestare l’installazione di un servoscala.
La casistica in questa materia è molto diversificata: vi sono casi in cui i vicini di casa contestano l’intervento sostenendo che il servoscala per il suo carico sia di pregiudizio alla staticità delle scale. In altri casi chi si oppone ritiene che il servoscala riduca eccessivamente lo spazio di transito delle scale compromettendone la sicurezza nel caso ad esempio di emergenze. Altri ancora spesso eccepiscono che l’installazione di un servoscala comprometta il decoro estetico dell’edificio o comporti in ogni caso un certo complessivo disagio al resto dei condomini.
Ci sono perfino dei casi in cui viene contestato alla persona bisognosa di eliminare le barriere l’aggravio delle spese condominiali dovute al consumo elettrico del servoscala.
Un altro motivo abbastanza diffuso utilizzato per sostenere l’illegittimità dell’intervento è costituito dalla mancata residenza nello stabile di una persona con problemi motori, oppure dalla non gravità delle condizioni di salute di chi intende procedere alla installazione.
Insomma i motivi possono essere i più vari e spesso possono davvero mettere in difficoltà chi (peraltro con i propri soldi) intende eliminare le barriere dalle parti comuni.
Se da una parte è vero che gli spazi comuni sono in comproprietà e pertanto ciascuno condomino ne è titolare e ha quindi interesse a goderne pienamente,  è anche vero però che la tutela della proprietà incontra dei limiti dovuti a ragioni di solidarietà sociale.
La nostra stessa Costituzione (art. 42), dopo aver affermato che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, ammette che la stessa legge possa stabilirne dei limiti allo scopo di assicurarne la sua funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
In altre parole la questione che si pone è quella di trovare una soluzione al possibile conflitto tra tutela della proprietà privata e istanze di solidarietà sociale, senza dimenticarci peraltro come l’accessibilità delle parti comuni ha spesso un indubbio impatto anche sulla salute e sullavita di relazione delle persone con difficoltà motorie.
Quali soluzioni allora per risolvere questo possibile conflitto di interessi? Ovviamente vi sono casi estremi in cui non può che prevalere il diritto di comproprietà sugli spazi comuni del resto dei condomini. Ciò accade quando ad esempio l’installazione di un servoscala metta in serio pericolo la stabilità delle scale, oppure comprometta seriamente la sicurezza dei vicini, rendendo impossibile lo svolgimento di eventuali operazioni di soccorso o di emergenza. Lo stesso vale quando vi è un serio e grave pregiudizio del decoro architettonico dello stabile.
Solo in questi casi si può ritenere che le esigenze di accessibilità possano essere superate e cedere il posto agli interessi del resto dei condomini.
Ma se invece le lamentele dei vicini di casa sono associate al semplice disagio o sacrificio che l’intervento potrebbe comportare, allora non possono che prevalere le ragioni e gli interessi delle persone con difficoltà motoria, in quanto espressione di valori e di diritti fondamentali dell’individuo che trovano la loro fonte non solo nella nostra Costituzione ma soprattutto in trattati di Diritto internazionale.
Negli ultimi anni anche i giudici hanno cominciato a dare prevalenza alle ragioni delle persona con difficoltà motoria evidenziando come il loro interesse sia ricollegabile non solo al diritto inviolabile ad una normale vita di relazione tutelato dall’art. 2 della Costituzione, ma anche al diritto alla salute tutelato dall’art. 32 della Costituzione.
In una recente pronuncia del Tribunale Civile di Roma il giudice ha affermato chiaramente che “il diritto di proprietà – ai sensi dell’art. 42 comma II Costituzione – può subire limitazioni al fine di assicurarne la funzione sociale e ciò giustifica la sua sottomissione ai doveri di solidarietà enunciati dall’art. 2 Costituzione”.
Questi principi sono stati sanciti in un caso in cui le resistenze dei vicini di casa avevano costretto una persona con problemi motori a rivolgersi al Tribunale per veder riconosciuto il suo diritto all’installazione di un servoscala.
Anche qui i motivi delle contestazioni erano legati all’asserito pregiudizio alla sicurezza dello stabile e al pregiudizio del decoro architettonico. Inoltre i vicini di casa sostenevano l’illegittimità dell’intervento in quanto chi installava il servoscala non aveva dimostrato adeguatamente la propria disabilità motoria.
Il Tribunale di Roma ha avuto così modo di chiarire in primo luogo ancora una volta come il diritto ad installare un servoscala riconosciuto dall’art. 2 della Legge 13.1989 non sia in alcun modo condizionato alla presenza nell’edificio interessato di persone con disabilità che vi abitino, visto che la ratio degli interventi della normativa anti-barriere è proprio quella di consentire la “visitabilità” degli edifici medesimi da parte di tutti coloro che hanno occasione di accedervi, come ad esempio i parenti, gli amici, etc.
Quanto all’asserito pregiudizio alla sicurezza dello stabile che sarebbe stata compromessa dall’ingombro della struttura, il Tribunale ha rilevato come in realtà occorra tenere conto dell’ingombro ad impianto fermo che in quanto tale interessa solo lo spazio occupato dal macchinario. Così che “per il resto della scala lo spazio di transito rimane invariato”.  Pertanto i giudici hanno evidenziato come in condizioni di normalità e di emergenza, a servoscala fermo, non vi sarebbe alcun ostacolo al transito delle persone o al trasporto di cose, se non limitatamente al punto in cui il macchinario staziona in posizione di riposo.
Un certo sacrificio invece si potrebbe avere solo quando il macchinario è in funzione, in quanto in quel momento gli altri inquilini sono impossibilitati a scendere le scale con conseguente necessità di attendere che esso abbia compiuto la sua corsa.
Ed è proprio su questo aspetto che la pronuncia del Tribunale di Roma costituisce un importante precedente. Infatti i giudici ritengono che “l’attesa di qualche minuto per l’utilizzo della scala rappresenta un sacrificio alquanto modesto e certamente giustificato dal rilevante vantaggio che ne deriva dalla ricorrente”.
In altre parole secondo i giudici l’installazione di un servoscala è legittima anche quando questa crea un disagio o un sacrificio o addirittura comporta una riduzione della possibilità degli altri condomini di godere delle parti comuni. Solo una oggettiva e totale impossibilità di utilizzo delle scale potrebbe quindi renderne illegittima l’installazione. In altre parole il concetto di inservibilità dell’uso delle parti comuni non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione.
Quanto infine all’asserito pregiudizio al decoro architettonico, il Tribunale di Roma ha rilevato come per poter rendere illegittima l’installazione di un servoscala occorra che tale pregiudizio sia davvero rilevante anche da un punto di vista economico.
Su quest’ultimo aspetto risultano particolarmente preziose le considerazioni contenute in una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 18334.2012) secondo le quali per stabilire se in concreto vi sia stata lesione del decoro architettonico, oltre ad accertare se esso risulti leso o turbato, occorre anche valutare se tale lesione o turbativa determini o meno un deprezzamento dell’intero fabbricato, “essendo lecito il mutamento estetico che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un’utilità la quale compensi l’alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità”.
Insomma anche relativamente a questo possibile limite previsto dal codice civile, l’attuale orientamento dei giudici è quello di considerare illegittimi solo gli interventi che comportino un vero e proprio pregiudizio totale degli interessi dei vicini di casa e non un semplice sacrificio o disagio.

Leave a Reply

Your email address will not be published.