Spiaggia accessibile? La passerella non basta

Scritto da Gaetano De Luca il 28-07-2008

draghetto.jpgAndare al mare, raggiungere una spiaggia, usufruire dei servizi di uno stabilimento balneare, fare un bagno, godersi il sole stesi su un comodo lettino, per una persona con ridotte capacità motorie può essere un’esperienza negativa e frustrante a causa delle numerose barriere e della mancanza di accorgimenti che ne favoriscano l’utilizzazione anche a chi ha difficoltà di deambulazione.

Si tratta ancora oggi di una triste realtà, benché siano sempre di più, almeno sulla carta, le spiagge e gli stabilimenti balneari dichiarati accessibili anche ai disabili. Nella pratica, infatti, non è detto che ciò che viene presentato come “accessibile” lo sia veramente.
Quali sono gli elementi e gli accorgimenti che rendono una spiaggia veramente accessibile?
Vediamoli insieme.

In primo luogo, è importante essere consapevoli che l’accessibilità e la completa fruibilità di una spiaggia e di uno stabilimento balneare è in linea generale assicurata dalla nostra normativa e pertanto costituisce un vero e proprio diritto.

Questo significa che in caso di oggettiva impossibilità di accesso a tutti i servizi balneari, la persona interessata può tutelare le sue ragioni utilizzando gli strumenti legali previsti dal nostro ordinamento, ovvero denunciando il fatto al Comune e chiedendo l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 23 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 che prevede una multa e la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi nei confronti di qualsiasi pubblico esercizio che discrimini una persona con disabilità.

Potrà inoltre chiedere il risarcimento di tutti i danni (anche morali ed esistenziali) subiti, magari rivolgendosi ad un’associazione di consumatori.
Il consiglio è quello di fare delle foto che dimostrino la non completa accessibilità a tutti i servizi della spiaggia, nonché quello di raccogliere eventuali testimonianze (come ho già ricordato nel caso della prenotazione di un albergo che poi non si riveli davvero accessibile).

Se il concetto di accessibilità sembra essere stato recepito, insomma, sono ancora molti i gestori di stabilimenti balneari che considerano la loro spiaggia aperta a tutti semplicemente perché esiste una passerella che conduce alla battigia oppure una carrozzina speciale che consente l’entrata e l’accompagnamento in acqua.

E invece, al di là di questi accorgimenti, spesso mancano percorsi adeguati per arrivare agli ombrelloni, oppure quando questi ultimi esistono, sono pieni di ostacoli perché realizzati in materiale inadeguato, perché mancano di parcheggi riservati, oppure perché il bar o il ristorante sono strutturati in modo da non consentirne un facile utilizzo, le docce e i servizi igienici non sono adeguati, e così via.

La legge, quindi, non basta e la concreta accessibilità potrà essere garantita soprattutto attraverso soluzioni molto semplici che vanno al di là della semplice eliminazione di barriere architettoniche.

Innanzitutto la persona anziana (e/o disabile) dovrà ricevere un’informazione chiara, verificabile e attendibile sulla concreta accessibilità e fruibilità delle spiagge e delle infrastrutture in modo da rendersi conto se gli accorgimenti messi in campo dal titolare siano adeguati ai suoi bisogni.

Il consiglio è quello di mandare – prima di recarsi sul luogo – una comunicazione scritta al responsabile dello stabilimento balneare in cui vengono evidenziate i bisogni e le difficoltà motorie e in cui si chiede di avere conferma sulla effettiva accessibilità. Questo consente di tutelarsi nel caso di brutte sorprese. Se l’accessibilità è dichiarata ad esempio su un depliant oppure su un sito internet, occorre sempre chiedere conferma scritta ponendo delle domande sulla effettiva presenza di alcuni accorgimenti.

In secondo luogo, è importante la formazione degli operatori (gestore, assistenti bagnanti, addetti al bar) in modo che possano facilmente riconoscere i bisogni delle persone con bisogni speciali ed essere in grado di relazionarsi adeguatamente. Questo elemento risulta meno facile da verificare a priori, anche se poi nulla ci vieta di chiedere chiarimenti in sede di prenotazione.

Un terzo aspetto, che ha poco a che fare con le vere e proprie barriere architettoniche, ma che incide ugualmente sulla concreta fruibilità di uno stabilimento balneare è la manutenzione. Ad esempio, una passerella progettata tenendo conto delle esigenze di mobilità delle persone anziane può poi essere inutilizzabile a causa del cattivo stato in cui si trova.

Vi sono poi tutta una serie di requisiti progettuali indispensabili per considerare una spiaggia o uno stabilimento balneare accessibile.

Innanzitutto, sarà necessaria la presenza di un parcheggio adiacente l’entrata con dei posti riservati alle persone con problemi motori (la legge impone il minimo di un posto ogni 50 o frazione di 50).
Il percorso che collega il parcheggio all’ingresso dello stabilimento (come anche tutti i percorsi che collegano i vari servizi, dalle cabine, ai bar, le docce fino agli ombrelloni) deve essere senza ostacoli o fonti di pericolo e deve rispettare le caratteristiche previste dal decreto ministeriale 236/1989, ovvero deve avere una larghezza adeguata e una pavimentazione antisdrucciolevole.

Occorre prevedere allargamenti che consentano l’inversione di marcia ad una persona con sedia a ruote almeno ogni 10 metri. Se realizzata in legno, deve preferibilmente avere una tessitura longitudinale al senso di marcia per evitare l’effetto saltellamento della carrozzina. In ogni caso, occorre cercare di ridurre al minimo le scalinature tra una tavola e l’altra.

Si dovranno inoltre fornire indicazioni utili all’orientamento delle persone con disabilità visiva, ad esempio attraverso dei corrimano-guida di corda, nonché attraverso percorsi e mappe tattili.

I servizi di ristorazione, la reception, le cabine e i servizi igienici dovranno essere strutturati in modo da consentire un adeguato utilizzo anche alle persone con sedie a ruote. Anche in questo caso i requisiti sono chiaramente indicati nel decreto ministeriale 236/1989.

Quanto alle docce, oltre alle dimensioni prescritte dal DM 236 occorrerà dotarle degli ausili necessari, come ad esempio, sostegni, maniglioni e seggiolino.
Le zone ombrellone-lettino-sdraio dovranno essere dotate di un certo numero di piazzole di legno per consentire un più agevole trasferimento di coloro che si muovono in sedia a ruote.

Infine, occorrerà garantire l’accesso al mare attraverso una passerella che arrivi il più vicino al bagnasciuga, nonché attraverso ausili come le sedie a ruote specifiche per la balneazione. Nel caso in cui sia presente un molo oppure uno scivolo che si protende in mare, l’ingresso in mare potrà essere assicurato attraverso un sollevatore come quelli che si utilizzano nelle piscine.

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