Procedura e consigli per l'installazione dell'ascensore
Scritto da Gaetano De Luca il 11-05-2012
Scritto da Gaetano De Luca
Avv. LEDHA – Lega per i diritti delle persone con disabilità ONLUS
Articolo attualizzato il 1 luglio 2019
In Italia ci sono ancora molte case progettate e costruite senza l’ascensore. Si tratta di edifici costruiti prima che entrasse in vigore la normativa per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche che ne ha introdotto l’obbligo di installazione nel caso di edifici con più due piani fuori terra (Legge 13.1989 e Decreto Ministeriale 236.1989).
Chi abita in questi edifici, soprattutto se vive in un appartamento ai piani superiori, in un determinato momento della propria vita può trovarsi a non essere più in grado di salire o scendere le scale in modo autonomo.
Installare un ascensore. Quando è opportuno?
Abbiamo visto e sappiamo che una delle possibili soluzioni a questa situazione può essere costituita dall’installazione di un servoscala. Se però i piani da superare sono molti e si vuole adottare un meccanismo più comodo, sicuro e affidabile, l’ascensore rappresenta la soluzione migliore.
L’installazione di un ascensore non pone molti problemi nel caso l’intervento venga effettuato in un edificio appartenente ad un unico proprietario, il quale non dovrà infatti chiedere alcuna autorizzazione ad altri proprietari.
I problemi e quindi la necessità di regolamentarne la procedura nascono invece nel caso in cui si agisca in un contesto condominiale, dove oltre alle singole proprietà individuali esistono degli spazi che appartengono a tutti i c.d. condomini (spazi comuni).
Ovviamente l’installazione di un ascensore comporta un intervento di maggiore impatto sull’edificio e quindi occorre sempre valutare, in sede di proposta e di progettazione, se tale impatto possa pregiudicare in modo eccessivo gli spazi comuni, ma soprattutto le proprietà e i diritti dei singoli condomini.
Agevolazioni, accessibilità e normativa.
Occorre essere consapevoli che questo tipo di intervento ha dei costi non indifferenti e pertanto è comprensibile come l’attuale normativa regoli la sua installazione in modo differente rispetto alla installazione di un servoscala.
In un mio precedente articolo ho avuto modo di evidenziare come il servoscala possa essere installato anche senza la necessaria approvazione del resto dei condomini. La legge 13.1989 infatti consente di procedere all’intervento anche nel caso di mancata approvazione dell’assemblea condominiale, a condizione che chi ha interesse ne sostenga le spese.
Questa particolare agevolazione, finalizzata a consentire l’accessibilità anche negli edifici “vecchi”, peraltro può essere utilizzata anche per altri tipi di interventi, a condizione che si tratti di strutture mobili e facilmente rimovibili.
Dunque dovrebbe essere abbastanza intuibile come questo particolare regime agevolativo e derogatorio rispetto ai normali principi che reggono la normativa condominiale non possa essere applicato in caso di strutture che non possono essere qualificate mobili o facilmente rimovibili.
E l’ascensore appunto rappresenta il classico esempio di intervento finalizzato al superamento delle barriere architettoniche non configurabile come opera facilmente rimovibile. Questo significa quindi che per la sua installazione non si potrà utilizzare il regime di favore applicabile ai servoscala, ma occorrerà procedere in modo diverso.
In primo luogo occorre sapere che qualsiasi intervento finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche (che non sia qualificato opera facilmente rimovibile) rientra nel concetto di innovazione. Il codice civile prevede che le innovazioni siano approvate con la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio.
Se si applicasse questa regola generale in materia condominiale è intuibile come sarebbe molto difficile riuscire ad ottenere l’approvazione di un intervento complesso e costoso come quello di un ascensore.
Ecco quindi che la Legge 13.1989 ha voluto introdurre un ulteriore agevolazione che, pur se non così efficace come quella relativa ai servoscala, è quanto meno utile per raggiungere un “quorum” in assemblea relativamente basso.
Infatti l’art. 2 della Legge 13.1989 stabilisce che le innovazioni dirette ad eliminare le barriere architettoniche sono approvate con una maggioranza più bassa di quella ordinaria, ovvero (in seconda convocazione) è sufficiente raggiungere 1/3 dei partecipanti al condominio e 1/3 del valore.
Questo significa che chiunque sia interessato ad installare un ascensore nel proprio condominio non dovrà preoccuparsi di raccogliere le adesioni della maggioranza dei condomini, ma sarà sufficiente convincere dell’utilità e/o necessità dell’intervento solo 1/3 dei vicini di casa.
Occorre poi sapere che nel nostro codice civile esiste una norma (art. 1121) secondo cui “qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa (come nel caso dell’ascensore) e consista in opere suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo alla spesa”. Cosa significa questa norma? Essa comporta che non è necessario che quel 1/3 dei condomini debba per forza sostenere il costo dell’ascensore, ma ci potranno essere legittimamente dei condomini che pur d’accordo con l’installazione dell’ascensore, dichiarino che non ne vogliono usufruire e chiedano di esserne esonerati dalla spesa.
Chi è davvero interessato a installare un ascensore dovrà pertanto seguire questi passi:
- Prima di tutto verificare quanti condomini autorizzerebbero l’installazionedell’ascensore per capire se siano sufficienti ad arrivare ad 1/3 nella votazione assembleare
- Capire chi è interessato ad utilizzarlo, sostenendone il costo;
- Chiedere all’amministratore di convocare un’assemblea con all’ordine del giorno l’approvazione della innovazione;
- Presentare alcuni progetti e disegni con i relativi preventiviper mettere nelle condizioni i restanti condomini di capire l’impatto sulle parti comuni e sulle singole proprietà nonché i costi da sostenere;
- Procedere alla votazione in assemblea.
Per evitare successive e costose controversie è consigliabile valutare attentamente qualsiasi contestazione dei condomini dissenzienti o assenti in assemblea in quanto anche per l’installazione dell’ascensore vale il limite stabilito dall’art. 1120 del codice civile, ovvero “sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino“.
E’ proprio su questo limite di carattere generale che in realtà sono sorte in tutta Italia numerose controversie tra condomini in relazione ad installazioni di ascensori ritenute pregiudizievoli agli interessi di altri condomini.
Si tratta di controversie dove i Tribunali hanno avuto modo di pronunciarsi non sempre in modo univoco, in quanto ogni intervento ed ogni edificio condominiale ha delle caratteristiche proprie. Non si può peraltro nascondere come con il passare degli anni i Tribunali hanno sempre più dato rilevanza e prevalenza alle esigenze di accessibilità. Occorre però essere sempre prudenti prima di installare un ascensore ed in caso di contestazioni è meglio rivolgersi ad esperti del campo per evitare di intraprendere costosi interventi che successivamente corrono il rischio di essere dichiarati illegittimi e rimossi da un giudice.