Anziani in difficoltà, le leggi che li aiutano

Scritto da Gaetano De Luca il 30-08-2010

Nel corso della vita può accadere di avere bisogno di un supporto, di un aiuto per poter affrontare e superare momenti di difficoltà dovuti alle più diverse cause.
Per poter rispondere a queste situazioni di bisogno e di difficoltà, il nostro ordinamento, in virtù del dovere che la nostra Costituzione impone ai pubblici poteri di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (articolo 3 Costituzione),
prevede la predisposizione di un sistema di servizi.
Si tratta del sistema dei servizi sociali che la normativa definisce come l’insieme delle “attività destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita” (articolo 128 Decreto legislativo 112/1998).
Come esempio di servizi destinati a soddisfare i bisogni delle persone anziane possono essere citati i centri multiservizi, l’assistenza domiciliare, la teleassistenza, i centri diurni integrati, i servizi residenziali, i soggiorni di sollievo per anziani in località climatiche, il pronto intervento estivo, i centri socio ricreativi culturali, i centri benessere e tutti gli altri servizi e attività che le singole amministrazioni comunali ritengono utile o necessario predisporre.
Per ottenere l’accesso a questi servizi, l’interessato o i suoi familiari devono presentare domanda al servizio sociale del Comune di residenza, allegando la documentazione e le autocertificazioni necessarie.
In alcuni casi, i servizi sono attivati a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o su proposta dello stesso Servizio Sociale.
Per capire quali sono i servizi di cui una persona può usufruire, occorre far riferimento ai cosiddetti Piani di Zona oppure alle Carte dei Servizi Sociali che ciascun distretto sociale e/o ciascun ente locale predispone. In questi documenti viene chiaramente indicato chi ha diritto alle prestazioni, quali sono i requisiti di accesso, come si richiedono i servizi e gli interventi, la procedura adottata per la valutazione dei bisogni, ma soprattutto i criteri utilizzati per eventuali sconti o contribuzioni.
La prima regola da considerare è che ciascun Comune (o gruppo di Comuni nell’ambito di uno stesso distretto socio-sanitario)  è sostanzialmente libero di decidere se fornire i propri servizi gratuitamente oppure richiedere un contributo, dal momento che non esiste una norma di legge che imponga la gratuità delle prestazioni sociali, a meno che la persona in stato di bisogno sia completamente indigente.
Pertanto ciascun Comune regola il tema della compartecipazione al costo dei servizi sociali in modo autonomo con propri regolamenti.
La seconda regola generale è che la compartecipazione è legata (e proporzionale) alle condizioni economiche del nucleo familiare. La terza è che le condizioni economiche del nucleo familiare sono determinate utilizzando il cosiddetto redditometro, ovvero uno strumento che la normativa chiama Indicatore della situazione economica equivalente (Isee).
Ogni famiglia che intende accedere ai contributi oppure richiedere delle prestazioni sociali agevolate dovrà pertanto presentare il modello Isee, dichiarando i propri redditi e patrimoni (saldo di conto corrente, titoli azionari, proprietà immobiliari, e così via). Si tratta di un obbligo previsto dalla legge (Decreto Legislativo 109/1998).
Gli enti locali a loro volta dovranno predisporre nei propri regolamenti delle tabelle in cui, a seconda della fascia Isee, viene indicata la percentuale di contribuzione che l’interessato deve versare per fruire del servizio.
La regola generale che lega l’entità della contribuzione del beneficiario del servizio all’Isee familiare subisce una deroga nel caso di servizi destinati a “soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali”. In tal caso, infatti, la legge (articolo 3, comma 2 ter Decreto Legislativo 109/1998) prevede che si debba tenere conto solo dell’Isee individuale della persona che richiede il servizio.
Questa deroga, peraltro, deve essere applicata anche nei confronti delle persone con handicap grave ai sensi della Legge 104/1992: tuttavia, la medesima deroga non sempre viene riconosciuta dagli enti locali, in quanto la sua concreta applicazione comporterebbe una minore compartecipazione da parte del beneficiario del servizio e di conseguenza un esborso eccessivamente oneroso da parte delle finanze comunali.
Pertanto, se una persona anziana non autosufficiente vuole ottenere di partecipare al costo di un servizio sulla base della sua personale e individuale situazione economica, dovrà insistere con i responsabili dei servizi sociali per chiedere il rispetto della legge e delle numerose sentenze che sino ad oggi sono state emesse da diversi tribunali.
Alla luce delle possibili questioni controverse che potrebbero sorgere su questi temi, il mio consiglio pratico è di rapportarsi con la Pubblica Amministrazione chiedendo sempre risposte scritte ai sensi della Legge 241/1990 sulla trasparenza amministrativa, in modo da poter più facilmente tutelare i propri diritti in caso di un futuro contenzioso.

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