La riforma delle pensioni
Scritto da La Redazione il 22-03-2013
Lo scorso anno sono state introdotte delle novità importanti nell’ambito “pensioni”; e dato che sappiamo che si tratta di un tema ostico e sul quale spesso non è facile reperire delle informazioni, speriamo di fornirvi un servizio utile riassumendo i punti principali della riforma in questo articolo.
Per ulteriori informazioni e dettagli consigliamo di dare un’occhiata al sito dell’Inps.
A partire da gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 vengono calcolate con il sistema di calcolo contributivo, metodo che si basa su tutti i contributi versati durante l’intera vita assicurativa e che si distingue dal calcolo retribuito, basato invece sulla media degli stipendi ricevuti negli ultimi anni di lavoro.
Sempre dal gennaio 2012, si è stabilita la parità nell’età pensionabile di uomini e donne iscritte all’AGO e forme sostitutive: si andrà in pensione a 62 anni ed entro il 2018 si dovrà arrivare ai 66.
Invece, per quanto riguarda le lavoratrici autonome e le iscritte alla Gestione separata, l’età pensionabile è fissata a 63 anni e 6 mesi e, per il 2018, a 66.
l’età minima per il pensionamento di tutti i lavoratori (uomini e donne) del settore pubblico è di 66 anni.
Inoltre tutti, uomini e donne, devono avere maturato almeno 20 anni di contributi.
Sempre dal 1 gennaio 2012 la pensione di anzianità non esiste più ed è sostituita da quella anticipata. È possible andare in pensione prima delle età sopra indicate ma solo se: le donne hanno maturato 41 anni e 1 mese di contributi versati e gli uomini 42 anni e1 mese.
Tuttavia, ci sono delle penalizzazioni per chi chiede di andare in pensione prima del previsto: infatti, sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate prima del 1 gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto all’età di 62 anni; la riduzione diventa di 2 punti percentuali per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età.
Questa penalizzazione non si applica a chi matura il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, se tale anzianità contributiva deriva esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione.
Esistono però delle eccezioni per i lavoratori del settore privato: infatti, i lavoratori che entro il 31 dicembre 2012 hanno maturato 36 anni di contributi e 60 anni di età, o 35 anni di contributi e 61 di età, possono andare in pensione anticipata al compimento dei 64 anni di età; inoltre, le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2012 hanno maturato almeno 20 anni di contributi e almeno 60 anni di età possono andare in pensione al compimento dei 64 anni di età.
Oltre all’innalzamento dell’età pensionabile la riforma prevede anche una certa flessibilità nell’uscita dal lavoro. Dai 62 ai 70 anni il pensionamento sarà flessibile, con conseguente aumento dell’importo della pensione.
Bisogna dire che la riforma non si applica: ai lavoratori che hanno maturato i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2011, secondo la normativa vigente in data 31 dicembre 2011; alle lavoratrici dipendenti e autonome, in presenza di un’anzianità di contributi pari o superiore ai 35 anni e di un’età pari o superiore ai 57 anni per le lavoratrici dipendenti e ai 58 anni per le lavoratrici autonome per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità se scelgano una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro la data del 31 dicembre 2015.
In conclusione, solo una specifica: quelle di cui si parla in questo articolo sono le pensioni che derivano dallo svolgimento di attività lavorativa; per quanto riguarda invece le pensioni di invalidità e le provvidenze economiche assistenziali, al momento la relativa legge non ha subito alcuna modifica.