Viaggiare in mare dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo

Scritto da Gaetano De Luca il 21-08-2012

Il 12 dicembre 2012 sarà una data molto importante per tutti coloro che amano viaggiare in nave. Quel giorno infatti entrerà pienamente in vigore una nuova normativa che promette di rivoluzionare l’intero sistema dei trasporti navali e delle crociere, a vantaggio soprattutto di coloro che hanno difficoltà motorie.
Non tutti probabilmente sanno che un po’ meno di due anni fa il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno approvato uno specifico regolamento relativo proprio ai diritti dei passeggeri che viaggiano in mare. Si tratta del Regolamento 24 novembre 2010 n. 1177.
Questa nuova normativa europea è particolarmente importante in quanto finalmente sancisce ed introduce in modo chiaro tutta una serie di principi e regole finalizzate a consentire a tutti i passeggeri di viaggiare sulle navi passeggeri e sulle navi da crociera senza che le condizioni personali di ciascuno possano rappresentare un ostacolo o un limite.
Vediamo quali sono gli aspetti principali di questa normativa
Innanzitutto è importante sapere che si tratta di una norma direttamente applicabile in ciascuno Stato membro dell’Unione Europea, senza necessità che ogni singolo Stato emani un ulteriore normativa interna di dettaglio. I principi, i diritti dei passeggeri e gli obblighi sanciti in questa norma devono pertanto essere rispettati dai vettori navali, dalle agenzie di viaggio ed in generale da qualsiasi operatore intermediario. Lo strumento normativo adottato (regolamento europeo) infatti si distingue dalle direttive europee proprio perché ha un efficacia diretta nell’ordinamento interno di ciascuno Stato membro, come se fosse una legge interna.
Fatta questa premessa, è interessante evidenziare come questo regolamento dedichi una parte specifica proprio ai diritti delle persone con disabilità e delle persone con mobilità ridotta (Capo II – dall’art. 7 all’art. 15).
La norma europea nella parte introduttiva evidenzia come sia opportuno garantire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, a causa di disabilità, età o altri motivi, la possibilità di fruire dei servizi passeggeri e delle crociere a condizioni simili a quelle a disposizione degli altri cittadini. Viene poi espressamente sancito come le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini per quanto riguarda la libera circolazione, la libertà di scelta e la non discriminazione.
Viene poi espressamente richiamato l’art. 9 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità in tema di accessibilità ai trasporti per sancire che alle persone con difficoltà motorie deve essere garantita la possibilità di viaggiare via mare a condizioni simili a quelle di cui godono gli altri cittadini.
Questo principio si fonde quindi al divieto di discriminazione per motivi di disabilità affermato oramai a livello internazionale (Convenzione Onu),
europeo (Trattato UE) e nazionale (Legge 67.2006) il quale costituisce la chiave interpretativa di qualsiasi questione o problema possa presentarsi nel settore dei trasporti navali.
Il divieto di discriminazione comporta come prima regola generale che “un vettore, un agente di viaggio o un operatore turistico non può rifiutarsi di accettare una prenotazione, emettere un biglietto o imbarcare una persona unicamente per motivi di disabilità o di mobilità ridotta” (art. 1 regolamento).
La seconda regola generale è che “le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta senza costi aggiuntivi alle stesse condizioni applicabili a tutti gli altri passeggeri”.
Il regolamento peraltro prevede che la prima regola generale possa subire delle eccezioni nel caso in cui sia necessario osservare obblighi applicabili in materia di sicurezza. Ciò significa che il vettore potrebbe rifiutare di imbarcare una persona con difficoltà motorie laddove ciò sia imposto da esigenze di sicurezza. Per evitare che questa possibilità di deroga possa essere utilizzata in modo discrezionale dalle compagnie di navigazione la normativa europea richiede che questi obblighi di sicurezza devono essere imposti esclusivamente da normative internazionali, europee o nazionali o anche dalle autorità marittime competenti.
Purtroppo nella esperienza di questi ultimi anni si è visto che le esigenze di sicurezza sono state spesso richiamate a sproposito per giustificare il mancato imbarco di persone con difficoltà motorie o di salute. Occorrerà pertanto verificare ciascuna singola situazione per valutare se davvero esistono obiettive e concrete situazioni di pericolo non superabili attraverso la predisposizione di interventi specifici. Si tratta dei c.d. accomodamenti ragionevoli imposti dalla Convenzione Onu per evitare che si possa creare una discriminazione vietata.
Un’altra possibilità di deroga al diritto di essere imbarcati potrebbe derivare dalla oggettiva struttura della nave o del porto che renda impossibile l’accesso a chi ha problemi motori. Anche questa eccezione chiaramente potrà e dovrà essere applicata in modo restrittivo proprio per evitare che il mancato adeguamento delle navi o dei porti si traduca in una discriminazione ingiustificata a danno del passeggero.
Ovviamente nel caso in cui il passeggero non possa essere imbarcato per motivi di sicurezza o per limiti strutturali della nave o del porto avrà diritto ad un viaggio alternativo o al rimborso del biglietto (art. 8 comma 3).
Un terza regola generale sancita dal regolamento europeo consiste nel diritto all’assistenza nei porti e a bordo delle navi. I vettori e gli operatori turistici sono infatti tenuti a fornire gratuitamente alle persone con disabilità o alle persone con mobilità ridotta l’assistenza necessaria, ovviamente adeguata alle loro esigenze individuali (art. 10).
La normativa europea peraltro impone delle condizioni affinché questo diritto all’assistenza possa essere effettivamente esercitato. Il passeggero in primo luogo dovrà informare della sua necessità di assistenza almeno 48 ore prima che l’assistenza si renda necessaria.
In secondo luogo dovrà presentarsi a un orario stabilito dal vettore (tale orario non potrà però essere superiore a 60 minuti).
Infine e in generale il passeggero è tenuto a notificare al vettore al momento della prenotazione le sue esigenze specifiche per la sistemazione, il posto a sedere, gli altri servizi richiesti. Così come dovrà comunicare la necessità di trasportare apparecchi medici.
Il regolamento contiene poi tutta un’altra serie di aspetti relativi al diritto ad essere informati (art. 9),
alla formazione del personale di bordo (art. 14),
al diritto di risarcimento nel caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità (art. 15).
Un aspetto tutt’altro che secondario riguarda il sistema sanzionatorio. Il regolamento non stabilisce direttamente alcuna sanzione ma lascia ai singoli Stati il dovere di farlo. Queste sanzioni dovranno essere in ogni caso effettive e dissuasive.
Prima di concludere questo breve viaggio alla scoperta di questa importante normativa mi sembra importante evidenziare come la sua concreta applicazione ed efficacia nel modificare le prassi di alcune compagnie di navigazione dipenderà molto dalla effettiva volontà del nostro Governo di istituire un organismo di controllo capace di intervenire laddove si verifichino situazioni di discriminazione.
Abbiamo infatti visto come il regolamento preveda delle eccezioni e delle deroghe e lasci degli spazi interpretativi abbastanza ampi, che potrebbero di fatto vanificarne la sua efficacia.
Si pensi ad esempio alla regola (art. 8 comma 4) che riconosce ai vettori e agli operatori turistici la possibilità di esigere che una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta debba essere accompagnata (con biglietto gratuito) da un’altra persona in grado di fornire l’assistenza necessaria. Se da una parte questa norma prevede che ciò possa essere possibile solo laddove sia strettamente necessario, potrebbero infatti verificarsi molti casi in cui la valutazione sulla stretta necessità di imporre un accompagnatore al passeggero con disabilità possa in realtà essere influenzata da pregiudizi, paure, timori irragionevoli.
Ecco perché è importante vi sia un organismo che sappia orientare e monitorare la concreta applicazione nel nostro paese di questa normativa.
In ogni caso pur con queste criticità siamo di fronte senza dubbio ad un importante passo in avanti verso il rispetto ed il riconoscimento dei diritti dei passeggeri più deboli. 

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