Navi accessibili per crociere da sogno

Scritto da Gaetano De Luca il 30-07-2010

Finalmente possiamo coronare il sogno della nostra vita: una crociera via mare. Prima di imbarcarci, però, conviene informarsi per bene sulla fruibilità della nave che ci ospiterà, soprattutto se abbiamo qualche problema di mobilità.
La normativa sull’accessibilità delle imbarcazioni è infatti diversa da quella di auto, pullman, aerei e treni che abbiamo illustrato il mese scorso. Vediamo che cosa stabilisce.
I riferimenti di legge di cui tenere conto sono comunitari e nazionali: da una parte, il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”; dall’altra, il Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 “Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali”. Quest’ultima norma è stata poi successivamente modificata dal decreto legislativo 52/2005 di attuazione della Direttiva CE 24/2003 che ha inserito proprio degli articoli specifici a tutela delle persone a mobilità ridotta.
Esiste poi anche una circolare che stabilisce nello specifico i  requisiti di sicurezza delle navi da passeggeri e unità veloci da passeggeri proprio per le persone a mobilità ridotta (Circolare, Ministero dei Trasporti 04/01/2007 n.10).
Complessivamente, queste norme dovrebbero garantire che una persona con difficoltà di deambulazione possa arrivare agevolmente sino alla banchina, salire sulla nave, spostarsi tra un ponte e un altro, fruire dei servizi predisposti per tutti gli altri passeggeri, utilizzare gli ascensori, spostarsi lungo i corridoi, nonché ovviamente accedere all’area alloggi.
Per garantire l’accesso a tutte le parti delle navi e dei traghetti, la normativa stabilisce in primo luogo che “le navi devono essere costruite e attrezzate in modo tale da consentire alle persone a mobilità ridotta di compiere facilmente e in tutta sicurezza le operazioni di imbarco e sbarco, nonché da garantire loro l’accesso ai diversi ponti, o autonomamente o mediante rampe o ascensori”. Viene poi chiaramente specificato che “corrimani, corridoi e passaggi, porte e accessi devono essere realizzati in modo tale da permettere il passaggio di una persona su sedia a rotelle.
Ascensori, ponti, garage, locali passeggeri, alloggi e servizi igienici devono essere progettati in modo da essere accessibili in maniera ragionevole e proporzionata per le persone a mobilità ridotta.
La legge specifica inoltre alcuni requisiti tecnici. Viene ad esempio stabilito che le aperture dei portelloni di accesso a bordo devono avere dimensioni adeguate all’agevole passaggio di una sedia a ruote e non presentare soglie o scalini. Per il passaggio della sedia a ruote è richiesta una larghezza non inferiore a un metro e mezzo.
Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza modesta, e comunque non superiore all’8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità per l’incolumità delle persone.
In base, poi, alla Direttiva Europea  e al relativo decreto legislativo di attuazione, tutti gli armatori hanno l’obbligo di fornire prima del viaggio, informazioni sui servizi e sull’assistenza a disposizione delle persone a mobilità ridotta, affinché possano verificare in anticipo quali siano le strutture disponibili, avendo quindi la certezza, già al momento della prenotazione, di essere in grado di effettuare il viaggio in tutte le sue fasi.
Molto importanti sono anche le disposizioni della Circolare 10/2007 laddove stabiliscono che “i servizi comuni e i relativi arredi devono essere realizzati in modo da essere fruibili da parte delle persone con mobilità ridotta”.
Quanto alla sistemazione a bordo, la normativa impone che per ogni cento passeggeri (o frazione) almeno un posto sia riservato per le sedie a rotelle. Inoltre, ogni cento posti a sedere disponibili (o frazione) almeno quattro devono essere riservati a passeggeri disabili ed essere “sufficientemente spaziosi e dotati di apposite maniglie affinché il passeggero disabile si possa sostenere nel sedersi e nell’alzarsi dalla seduta. Se i posti sono disposti su file, il posto davanti a quello del disabile deve essere rimovibile, in modo da lasciare spazio sufficiente per le gambe se occorre; analogamente, i braccioli dei sedili devono essere sollevabili, in modo da non costituire un ostacolo per il passeggero disabile” (Circolare 10/2007).
Riguardo invece agli alloggi e ai servizi igienici, la normativa non specifica esattamente il numero di cabine accessibili da garantire su una nave, ma si limita a stabilire genericamente un “numero proporzionale… compatibilmente con la dimensione della nave”. Occorre pertanto informarsi prima e chiedere se vi sono delle cabine accessibili disponibili.
A prescindere dalla normativa specifica appena illustrata, esiste comunque una chiara normativa antidiscriminatoria (Legge 1 marzo 2006, numero 67) che può essere utilizzata per contestare qualsiasi trattamento differenziato subito in virtù della propria condizione di disabilità.
Ovviamente, l’esistenza di tutte queste leggi non garantisce la certezza di un imbarco e di una navigazione pienamente soddisfacenti, in quanto possono sempre verificarsi disservizi e inadempimenti vari. Prima di partire, perciò, conviene chiedere una conferma scritta sulla completa accessibilità della nave che si intende prenotare.
In caso, poi, di impossibilità di accedere ad alcune parti della nave o  di fruire di alcuni servizi, occorre segnalare il fatto tempestivamente per iscritto alla Compagnia di Navigazione, riservandosi la possibilità di esercitare una azione legale per il risarcimento dei danni subiti.
Il consiglio è quello di raccogliere testimonianze e fare delle foto delle situazioni di inaccessibilità, da allegare all’esposto e alla eventuale azione legale.
Prese tutte queste precauzioni, la nostra crociera sarà davvero indimenticabile: a tutti, buona navigazione!

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