I parcheggi riservati

Scritto da Gaetano De Luca il 03-04-2012

La normativa italiana attualmente vigente prevede che nelle aree di parcheggio devono essere previsti un numero minimo di posti auto riservato alle persone con difficoltà motoria e con determinate caratteristiche che ne consentano un utilizzo agevole.
Questa agevolazione è contenuta nella normativa dedicata all’abbattimento delle barriere architettoniche. Si tratta dell’art. 8.2.3 del Decreto Ministeriale 236.1989, che i nostri lettori in un modo o nell’altro dovrebbero già conoscere in quanto richiamato spesso in altri mie articoli.
Questa norma stabilisce che “nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili.”
La sosta in questi parcheggi è pertanto consentita solo ai veicoli al servizio delle persone con disabilità. Anche se la normativa non lo specifica chiaramente, si ritiene che per poter usufruire di questi posti auto occorre essere in possesso del contrassegno speciale, che dovrà quindi essere posizionato sul parabrezza in modo da evitare di essere sanzionati dalla polizia municipale.
E’ bene precisare che l’auto può anche non essere di proprietà o non essere condotta dalla persona titolare del contrassegno, ma è sufficiente che sia semplicemente al servizio di una persona titolare del contrassegno. Questa regola purtroppo porta spesso alcune persone ad abusarne, utilizzando il contrassegno anche se non stanno accompagnando la persona titolare dello stesso. Ma ciò non significa che nella maggior parte dei casi tale contrassegno venga utilizzato davvero per venire incontro ai bisogni di mobilità di chi non può muoversi in autonomia.
La normativa prevede poi che questi posti auto siano opportunamente segnalati e siano ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell’accesso dell’edifici di cui sono “pertinenza”.
Inoltre viene stabilito che “al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.” Putroppo questa indicazione normativa nella maggior parte dei casi non viene seguita, anche perché la sua formulazione, come potete notare, non stabilisce un vero e proprio obbligo cogente e di conseguenza non fa sorgere alcun diritto esigibile da parte dei titolari del contrassegno.
E’ bene sapere che i parcheggi riservati e previsti dalla normativa del 1989 sono posti auto destinati alla generalità delle auto a servizio delle persone titolari di contrassegno e pertanto non garantiscono alcuna sicurezza sul loro effettivo utilizzo nel caso in cui siano diverse le persone che intendano usufruirne. In altre parole capita spesso che un posto riservato sia già stato occupato da altre auto dotate di contrassegno. In questi casi non si può fare nulla se non aspettare oppure trovare un altro parcheggio.
Per venire incontro alle persone che abbiano disabilità particolarmente invalidanti e che abitino in zone ad alta densità di traffico una normativa successiva ha introdotto la possibilità di chiedere ed ottenere nelle vicinanze della propria abitazione o del luogo di lavoro un area di sosta personalizzata, ossia un posto auto che può essere utilizzato da un solo titolare del contrassegno e non da altri.
Si tratta dell’art. 381 del Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada),
in base al quale “Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del <contrassegno invalidi> del soggetto autorizzato ad usufruirne.”
Come potrete notare dalla formulazione letterale della norma (utilizzo della parola “può”) la concessione di un area di sosta personalizzata non costituisce un obbligo gravante sull’ente locale e di conseguenza non configura un vero e proprio diritto soggettivo esigibile da parte di chi è titolare del contrassegno. La Pubblica Amministrazione pertanto è titolare di un potere discrezionale nella concessione. Questo non significa però che l’ente locale possa rigettare le richieste di un posto auto personalizzato senza che vi sia spazio per i richiedenti di contestare la risposta del Sindaco. Quest’ultimo infatti dovrà motivare adeguatamente l’eventuale rigetto della domanda. Non sono pochi infatti i casi in cui il giudice amministrativo (TAR) ha annullato l’atto con cui il Comune respingeva la richiesta in quanto il rigetto non era adeguatamente motivato.
La normativa poi stabilisce che “Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del contrassegno invalidi. Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo”
Le condizioni poste dalla normativa per la concessione del posto auto personalizzato sono pertanto le seguenti:
1.    La particolare condizione di disabilità della persona interessata
2.    Il possesso del contrassegno speciale
3.    Zona ad alta densità di traffico
4.    Inoltrare una specifica richiesta al Comune
Gli altri due aspetti indicati dalla normativa (essere abilitato dalla guida e l’avere a disposizione un autoveicolo) non costituiscono delle condizioni necessarie. La parola “di norma” infatti non può giustificare alcuna preclusione alla concessione del posto auto personalizzato a favore di chi non ha la patente, visto che spesso proprio chi non ha la patente ha maggior bisogno di essere accompagnato con un auto non propria.
Alla luce di queste brevi considerazioni, deve essere ben chiaro come sia l’utilizzo di parcheggi riservati generici, che la concessione di un vero e proprio parcheggio riservato, non costituiscano una posizione giuridica configurabile in quanto vero e proprio diritto soggettivo, a differenza invece del contrassegno speciale cui si ha diritto in presenza di una serie di presupposti, come abbiamo visto nel mio articolo del mese scorso.

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