Se devo assumere una badante...
Scritto da La Redazione il 14-02-2013
Scegliere
un’assistente familiare per i propri bisogni o per quelli di un nostro
familiare non è facile. Chi cerca una badante,
infatti, spesso non sa a chi rivolgersi
e soprattutto non ha alcuna garanzia sulle capacità professionali e sulla
qualifica di chi dovrà assumere.
Lo strumento più utilizzato sino a poco tempo fa è stato il
semplice passaparola. Si è così andata creando una situazione di grande confusione e dispersione,
sicuramente lesiva degli interessi delle famiglie e delle stesse badanti, le quali
fanno fatica a vedere riconosciuta e valorizzata la loro posizione
professionale senza un sistema di
reclutamento organizzato.
In questo articolo cercheremo di darvi i consigli giusti per
la scelta della badante nonché un’idea della procedura che ne regola le
assunzioni.
Come cercare
Come ci aveva già
raccontato il nostro avvocato De Luca in un suo precedente articolo,
per qualificare e supportare il profilo professionale dell’assistente
familiare, nonché per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro tra
famiglie e lavoratrici, a livello
territoriale regionale, provinciale o comunale, sono stati creati dei
veri e propri albi/registri pubblici e sono stati costituiti degli
appositi servizi di supporto, ovvero una rete
di Sportelli ad hoc.
l’Albo o Registro pubblico degli assistenti familiari
ha principalmente lo scopo di promuovere l’offerta di lavoro territoriale nel
settore dell’assistenza familiare attraverso la valorizzazione del profilo
professionale dell’assistente familiare e il supporto nell’incrocio tra domanda
e offerta.
La famiglia, attraverso questi elenchi, può capire meglio la
qualifica della badante e scegliere quella che, sulla base del suo profilo e
delle esperienze, risponde meglio ai bisogni di assistenza.
La badante, invece, grazie a questi registri, riesce ad
aumentare le probabilità di trovare delle proposte di lavoro che si adeguino
alle sue peculiarità e le valorizzino.
Un’ulteriore finalità dei registri è quella di promuovere la
regolarità dei rapporti di lavoro favorendo l’emersione del nero a tutela sia
dei lavoratori che dei datori di lavoro.
I registri delle badanti sono di fatto elenchi di persone (italiane
e straniere) che rispondono a determinati requisiti formativi e professionali
definiti in anticipo dalla regolamentazione territoriale che li ha istituiti.
Ad esempio, l’iscrizione è quasi sempre condizionata all’avvenuta
partecipazione a corsi di formazione
specifici, oppure viene richiesto il possesso di qualifiche
professionali/diplomi/lauree attinenti all’area dei servizi socio-sanitari. Nel
caso di assenza di esperienze formative, in molti territori è ugualmente
accettata l’iscrizione all’albo a condizione che si dimostri di aver svolto
un’attività lavorativa documentabile di almeno 12 mesi nel campo
dell’assistenza familiare.
l’inserimento del nominativo della badante avviene presentando
una domanda di iscrizione al registro
utilizzando dei moduli disponibili presso gli sportelli oppure spesso
scaricabili anche via internet. Le
famiglie potranno pertanto utilizzare questi elenchi confidando sulla
qualificazione professionale dei lavoratori iscritti, senza dover ricorrere ai
precedenti passaparola.
Lo Sportello Badanti ha come finalità principale quella di
offrire a famiglie e badanti un sistema di servizi di supporto all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Lo sportello si rivolge pertanto sia alle famiglie che hanno bisogno di
assistenza personalizzata per i propri congiunti in difficoltà e sia alle
badanti.
Le attività di
questi sportelli sono solitamente di tre tipi: informazione; consulenza e
supporto; mediazione per l’incontro tra domanda e offerta.
In primo luogo, vengono infatti fornite informazioni:
– sulle possibili forme contrattuali utilizzabili;
– sulle opportunità di formazione presenti sul territorio per
le badanti.
In secondo luogo, viene garantita consulenza e supporto:
– alle badanti,
nel compilare la domanda di iscrizione al registro e nella definizione del
proprio profilo professionale, nel ricercare le offerte di lavoro, nel gestire
il possibile futuro contatto di lavoro (come sottoscrivere un contratto di
lavoro, quali sono i diritti e doveri che sorgono dal contratto, quali
adempimenti svolgere);
– alle famiglie,
nella ricerca dei profili professionali adeguati alle loro esigenze e nella
gestione degli adempimenti relativi al contratto di lavoro.
Infine, viene messa in atto una mediazione finalizzata all’incontro della domanda e offerta,
attraverso la verifica delle reciproche disponibilità, esigenze e richieste,
nonché attraverso un supporto alla definizione della tipologia contrattuale più
idonea all’avvio di una prestazione lavorativa.
Altri strumenti che possono guidare i cittadini nella scelta delle
badanti sono quelli indicati anche sul sito www.badanteinfamiglia.it, curato
dalla Provincia di Milano:
Servizi sociali comunali;
Sportelli assistenti familiari, ossia servizi realizzati e
integrati alla rete dei servizi sociali dei Comuni o dei Centri per l’impiego
delle AFOL (Agenzie Formazione Orientamento Lavoro);
Agenzie private, ossia servizi a pagamento;
Caritas e parrocchie, che prevedono un sistema diffuso di
sportelli organizzati dalla Chiesa Cattolica.
Come scegliere la
badante
Il sito di Badantinfamiglia fornisce dei preziosi consigli
anche riguardo il momento pratico della scelta della badante.
Nel caso in cui la badante sia stata selezionata privatamente
dalla famiglia interessata, è bene raccogliere tutte le informazioni necessarie
a capire se sarà la persona giusta.?Innanzitutto, è bene sapere se la badante è
in possesso del permesso di soggiorno; se è disponibile a convivere con
l’assistito e secondo quali orari; se conosce la lingua italiana; se possiede
un titolo di studio in area socio sanitaria; se ha già delle esperienze nella
cura degli anziani.
Inoltre, bisogna capire se la badante è portata alla relazione
con la persona anziana e se è in grado di curare pazienti non autosufficienti.
È importante anche verificare che la badante possieda delle competenze pratiche fondamentali come,
ad esempio: sapersi prendere cura dell’igiene dell’assistito; sappia sostenerlo
nel cambio di postura o nel momento in cui questo deve alzarsi e sedersi; se
sappia prendersi cura anche della casa e se sappia cucinare; se sia in grado di
svolgere prestazioni sanitarie anche basilari (assistenza alla somministrazione
di farmaci, utilizzo di apparecchi sanitari specifici, capacità di sollevare e
mobilizzare pazienti allettati).
Nel processo di selezione della badante è utile che questa
racconti le sue esperienze passate, portando anche esempi concreti di
situazioni nelle quali si è trovata ad agire. l’ideale, ovviamente, è riuscire
ad ottenere anche le sue referenze parlando direttamente con il suo precedente
datore di lavoro.
Da parte della famiglia, invece, è importante informare con
chiarezza e completezza la badante sulla situazione
della persona da assistere, i suoi effettivi bisogni in termini di cure, il
carattere e il tipo di relazioni importanti per l’anziano. In caso di
convivenza, inoltre, è bene che la badante sia messa a conoscenza della
situazione abitativa e degli spazi a sua disposizione.
l’assunzione della
badante
Assumendo una badante, la famiglia si impegna a sottoscrivere e
rispettare un regolare contratto di
lavoro, con tanto di diritti e
doveri da entrambe le parti.
Il rapporto è regolato dal Contratto collettivo nazionale
di lavoro colf e badanti, stipulato il 1° marzo 2007, dove sono contenute
tutte le condizioni da osservare per ciò che riguarda ferie, malattie,
permessi, assenze, maternità, Tfr, ecc.
La comunicazione
dell’assunzione va inviata all’Inps entro le ore 24 del giorno precedente l’assunzione stessa.
Al momento dell’assunzione, la badante deve fornire al datore di lavoro i seguenti
documenti: un documento di identità;
eventuali diplomi o certificati
professionali; la tessera
sanitaria; il codice fiscale;
l’eventuale numero di iscrizione
all’Inps, nel caso in cui sia già stata assicurata; la copia del permesso di soggiorno per motivi di
lavoro (solo nel caso di cittadini extracomunitari).
Nel caso in cui si
voglia assumere una badante extracomunitaria che non possiede un permesso di soggiorno idoneo all’assunzione, il
datore di lavoro deve farne richiesta presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, presente in ogni Prefettura. I moduli da utilizzare, in
questo caso, sono reperibili sul sito del Ministero dell’Interno.
Il lavoratore, per ottenere il permesso di soggiorno, deve
anche stipulare con uno dei suoi datori di lavoro un contratto di soggiorno, che può essere sia a tempo indeterminato e
sia a tempo determinato.
Una volta concordate le condizioni di lavoro della badante, va
redatto un vero e proprio contratto. Questo, che è previsto dal
Contratto nazionale di categoria e non deve essere in contrasto con le
disposizioni di legge, deve specificare: la data di inizio del rapporto di
lavoro e, nel caso dei contratti a termine, la data di cessazione; la categoria in cui viene assunta la
badante e la sua anzianità di servizio; la durata del periodo di prova; l’orario di lavoro; il giorno
di riposo settimanale; le
condizioni di vitto e alloggio.
Non dimentichiamo le
ferie!
Riportiamo, qui di seguito, quello che il nostro avvocato De
Luca ha scritto qualche tempo fa riguardo le ferie
delle badanti.
Oltre che un bisogno, le ferie sono anche un diritto: lo stabilisce il nostro ordinamento
legislativo, che lo estende a tutti i lavoratori dipendenti, senza alcuna
distinzione. Tra questi ultimi rientrano infatti anche le colf e le cosiddette badanti o collaboratrici familiari, spesso
assunte con contratti a termine. Per il godimento delle ferie, però, la
tipologia del contratto stipulato tra datore e dipendente non conta: semmai,
più importante è stabilire quanti siano i
giorni di ferie maturati dal momento in cui si è instaurato il rapporto
di lavoro.
Alcune lavoratrici, però, soprattutto se straniere,
preferiscono accantonare le ferie
per garantirsi un periodo più lungo di assenza che consentirà loro di tornare
nel Paese di origine. La nostra legge dà questa possibilità, permettendo di cumulare due anni consecutivi di lavoro.
Potrebbe invece succedere che si richieda un numero di giorni superiore a
quello maturato: in questo caso, il datore di lavoro potrebbe scegliere se
anticiparli, ossia pagarli normalmente, o se considerarli come permesso non retribuito. In tutti i
casi, il periodo per godere delle ferie va fissato in genere tra giugno e
settembre, previo accordo tra le parti. L’assistente familiare convivente,
infatti, avrebbe comunque l’obbligo di seguire il datore di lavoro durante le trasferte estive, però se
specificato nel contratto: laddove non sia stato espressamente stabilito, al
dipendente andrà erogata una diaria
pari al 20% della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione nazionale.
Indipendentemente dagli accordi, vanno invece conteggiati
normalmente nello stipendio di badanti e colf i giorni festivi stabiliti dal
nostro calendario nazionale,
ossia Natale, Santo Stefano, Pasqua e Pasquetta, il primo novembre e il primo
maggio, il 25 aprile e il 2 giugno, il santo Patrono della città in cui si
lavora e naturalmente il 15 agosto. Un discorso analogo vale nel caso di infortunio e di malattia.
Tutti i
giorni di ferie non goduti potranno inoltre essere spesi in un altro periodo, a
meno che il rapporto di lavoro non si interrompa prima, pure per dimissioni o
licenziamento: in queste ultime due ipotesi, al lavoratore spetteranno tanti
dodicesimi del periodo di ferie quanti sono stati i mesi di lavoro effettuati.
In generale,
è importante che le regole vigenti siano chiare sia al datore e sia al
dipendente, onde evitare inutili controversie che potrebbero rovinare le vacanze a entrambe le
parti.